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a1 Il versamento dell'acconto IVA

Anche quest'anno entro il 27 dicembre i contribuenti devono procedere al calcolo e al versamento dell'acconto IVA per il periodo d'imposta 2007, un adempimento che riguarda larga parte dei contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e di versamento previsti dalla disciplina IVA, compresi quindi i soggetti residenti all'estero, ed identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, e gli eredi che continuano l'esercizio dell'attività del contribuente deceduto.

La novità riguardante l'acconto per il periodo d'imposta 2007 è che dal 1° gennaio 2007 tutti i titolari di partita IVA sono tenuti all'utilizzo della modalità di pagamento in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari (D.P.C.M. 4 ottobre 2006).
L'acconto non è in ogni caso dovuto qualora risulti inferiore a Euro 103,29.

Per la determinazione dell'acconto esistono alternativamente, tre metodi:

storico,

analitico,

previsionale ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 405/1990.

I contribuenti hanno la facoltà di scegliere la procedura di calcolo più conveniente. Esiste poi un quarto metodo, di recente introduzione (art. 1, Legge 30 dicembre 2004, n. 311) riservato a società operanti in settori precisi.

Metodo storico
Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'IVA dovuta relativamente:

al mese di dicembre dell'anno precedente per i contribuenti mensili;

al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre-novembre-dicembre 2006), per i contribuenti trimestrali e trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).

La base di riferimento è data dalla somma tra l'acconto relativo al periodo d'imposta 2006 (versato entro il 27 dicembre 2006) ed il saldo IVA relativo al periodo d'imposta 2006 (versato entro il 17 gennaio 2007 dai contribuenti mensili, entro il 16 febbraio dai contribuenti trimestrali "speciali" ed entro il 16 marzo, salvo eventuali rateizzazioni e/o differimenti con UNICO 2007, per i contribuenti trimestrali).
L'acconto IVA sarà rilevato anche nella dichiarazione annuale. Nell'attuale modello IVA, salvo quindi variazioni previste per il prossimo, l'acconto IVA sarà da riportare nel Quadro VH del Modello IVA 2007 al rigo VH13 ed nel Quadro VL al rigo VL28, anche se non effettivamente versato.

Metodo analitico
Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'IVA risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata, in prossimità della scadenza, considerando:

le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita,

le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre.

Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito IVA inferiore rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Sebbene oneroso sotto il profilo operativo, tale metodo non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.

Metodo previsionale
Con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o trimestre precedente. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico.
Con questo metodo, a differenza degli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso in cui il versamento risultante, una volta liquidata definitivamente l'IVA, sia inferiore al dovuto.

Termini e modalità di versamento
Il versamento dell'acconto IVA deve essere effettuato entro il 27 dicembre; successivamente l'acconto è da scomputare da quanto dovuto al momento del versamento dell'IVA relativa al mese di dicembre (al 16 gennaio 2008), o al quarto trimestre 2007 (al 16 marzo o al 16 febbraio nel caso di contribuenti trimestrali "speciali").
Tutti i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi per via telematica e possono farlo:

direttamente:

1.

mediante lo stesso servizio (Entratel o Fisconline) e seguendo gli stessi criteri e modalità utilizzati per la presentazione telematica delle dichiarazioni;

2.

ricorrendo ai servizi di remote/home banking (CBI) offerti dagli istituti di credito, qualora non intendessero avvalersi dei servizi telematici dell'Agenzia.

 

tramite gli intermediari abilitati a Entratel:

1.

che aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate – rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3 – e che utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione "Servizi" del sito Web di Entratel;

2.

che si avvalgono dei servizi di remote/home banking.

 

Gli intermediari abilitati al servizio Entratel possono inoltre trasmettere i modelli F24, per conto dei contribuenti che ne fanno richiesta, mediante un addebito unico sul proprio conto corrente delle somme complessivamente dovute, senza la necessità di rendere noti agli intermediari stessi gli estremi dei conti correnti bancari o postali dei clienti.
L'acconto IVA può essere oggetto di "compensazione orizzontale", ossia il contribuente può avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con altre imposte.

Ravvedimento
In caso di mancato versamento delle somme dovute è applicabile la sanzione del 30%, sanabile attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, che permette di applicare sanzioni ridotte, da versare contestualmente al pagamento dell'imposta e oltre agli interessi di mora calcolati al tasso legale sul numero di giorni cui il ritardo si riferisce.
La sanzione sarà quindi pari:

al 3,75% (ovvero un ottavo di 30%) se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;

al 6% (ovvero un quinto del 30 per cento) se il pagamento è effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2008 ovvero del Modello UNICO 2008 (31 luglio 2008).

 

a2 Dopo il  "Grillo parlante"  adesso arriva lo "Scontrino parlante"      I commi 28 e 29 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno introdotto un'ulteriore  condizione per il riconoscimento dei benefici fiscali per l'acquisto di medicinali. A decorrere dal 1 Luglio 2007 la spesa deve essere certificata con fattura o scontrino c.d "parlante", da cui risultino natura, qualita' e quantita' dei prodotti acquistati, nonche' codice fiscale del destinatario. Tuttavia fino al 31 Dicembre 2007 la norma consente che nel caso in cui l'acquirente non sia destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con se la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale puo' essere riportata a mano nello scontrino fiscale direttamente dal destinatario. Affiche' siano soddisfatti i citati requisiti e' sufficiente che sul documento fiscale sia riportata, quale indicazione della natura, la dizione generica di farmaco, quale indicazione della qualita' del prodotto occorre che venga espressa anche la denominazione del farmaco. L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che per superare le difficolta' di adeguamento segnalate dai farmacisti, fino al 31 Dicembre 2007, lo scontrino parlante potra' essere sostituito da una attestazione rilasciata dal farmacista, contestualmente allo scontrino fiscale, nella quale vanno specificate natura, qualita' e quantita dei prodotti venduti.   Aspettiamoci  lunghe code di  attesa presso le farmacie non ancora attrezzate.... Questa norma vorrebbe dire - sottolinea il segretario nazionale di Federfarma Franco Caprino a margine del convegno sul ‘Ruolo della Farmacia nella società italiana’ organizzato a Roma  - cambiare i registratori di cassa in tutte le farmacie pubbliche e private. Ma, soprattutto, comporterebbe notevoli problemi di privacy: al farmacista – e, cosa ancor più grave, al supermercato - rimarrebbe infatti per due anni la matrice dello scontrino con i dati e la lista dei consumi di ciascun utente. Per questi motivi – conclude Caprino - Federfarma si è attivata affinché il Governo modifichi l'obbligo dello scontrino parlante per le farmacie.

 

 

a3

                                                                                                        Addizionale IRPEF comunale

Soggetti obbligati
Sostituti d'imposta

Adempimento
Il versamento delle rate dell'addizionale comunale è previsto in forma di acconto e di saldo.
Acconto: è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata al reddito imponibile dell'anno precedente (l'aliquota da applicare è quella deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera del Comune sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine dovrà essere utilizzata la misura vigente per l'anno precedente). L'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti di imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Saldo: è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono state effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica soluzione.

Modalità
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/226 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

Codice tributo
3848 (addizionale comunale all'Irpef – sostituti d'imposta. Saldo)
3847 (addizionale comunale all'Irpef – sostituti d'imposta. Acconto)

Limitatamente ai versamenti dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta su emolumenti corrisposti nell'anno solare 2007, rimangono invariati i codici tributo:
3860 per i versamenti in acconto
3816 per i versamenti a saldo.

a4

                                                Addizionale IRPEF regionale

Soggetti obbligati
Sostituti d'imposta

Adempimento
Versamento della rata dell'addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro

Modalità
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

Codice tributo
3802 (addizionale regionale all'IRPEF - sostituti d'imposta

                                                            Comunicazioni obbligatorie

Con l'approvazione del decreto interministeriale 30 ottobre 2007, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vengono introdotte le procedure telematiche delle comunicazioni obbligatorie di rapporti di lavoro ai Centri per l'impiego.

Le nuove procedure interessano tutti i datori di lavoro e riguardano le comunicazioni delle assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro ai Centri per l'impiego, all'Inps, all'Inail e al Ministero del Lavoro.

Il collocamento on line giunge dopo che il D.Lgs. n. 297/2002, di riforma del collocamento, aveva avviato un processo di semplificazione che prevedeva l'unificazione delle comunicazioni agli enti competenti, procedure informatiche per l'adempimento, e l'anticipazione delle comunicazioni al giorno antecedente a quello d'assunzione, anche se per l'effettivo avvio demandava a un apposito provvedimento ministeriale mai emanato. A dare impulso all'avvio delle procedure telematiche, sono state le novità contenute nella L. n. 296/2006 - Finanziaria per l'anno 2007 - che ha previsto l'obbligo generalizzato per i datori di lavoro di procedere alle comunicazioni di assunzioni ai Centri per l'impiego almeno entro le 24 del giorno precedente a quello di assunzione (nel settore edile tale obbligo era già stato introdotto nel mese di agosto 2006).

Modulistica

Dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 30 ottobre 2007, vengono innanzitutto introdotti quattro nuovi modelli:

"Unificato - Lav Unificato Lav", per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni;
"Unificato Somm", per le comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione;
"Unificato Urg", per le comunicazioni di assunzioni effettuate in casi di urgenza connessa ad esigenze produttive, di cui all'articolo 1, comma 1180 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
"Unificato VARDatori", per la comunicazione di variazione della ragione sociale, del trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

Conseguentemente, viene abolita la precedente modulistica prevista per comunicare le assunzioni, trasformazioni e cessazioni in forma cartacea ai Centri per l'impiego.

   
 Servizio Informatico

Le novità del collocamento telematico, cd. "Servizio Informatico C.O.", sono principalmente due:
1. viene previsto che la trasmissione della modulistica debba avvenire esclusivamente per via telematica secondo le procedure stabilite dai servizi regionali competenti;
2. la comunicazione assolve contemporaneamente anche alle altre comunicazioni nei confronti degli enti previdenziali e dell'UTG (Ufficio Territoriale Governativo). Conseguentemente, non occorrerà più procedere alle denunce nominative degli assicurati all'Inail, per esempio.

Sono obbligati all'utilizzo delle nuove procedure tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, compresi gli enti pubblici economici.

I datori di lavoro possono eseguire gli adempimenti direttamente ovvero a mezzo dei soggetti abilitati allo svolgimento di attività di consulenza del lavoro per conto dei datori di lavoro. Sono abilitati i consulenti del lavoro e gli altri soggetti previsti dalla L. n.12/1979.

Non sono obbligati all'utilizzo di procedure informatiche esclusivamente i datori di lavoro domestico che conseguentemente potranno proseguire l'utilizzo delle procedure già previste.

L'articolo 2 del decreto prevede che i servizi competenti mettano a disposizione degli utenti i sistemi informatici, secondo gli standard del provvedimento, che consentano l'adempimento.

I soggetti obbligati e abilitati, tenuti a inviare le comunicazioni nelle regioni o province autonome in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite di un dominio messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Gli utenti, per usufruire dei servizi informatici, devono registrarsi ai fini del riconoscimento, con le modalità indicate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma ove è ubicata la sede di lavoro.

La registrazione è necessaria per poter adempiere agli obblighi di comunicazione.

Il portale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (www.lavoro.gov.it) contiene una sezione specifica nella quale sono pubblicati gli indirizzi dei servizi informatici di C.O., nonché ogni informazione utile sulle diverse modalità di accreditamento ai servizi medesimi.

Accentramento

I datori di lavoro debbono effettuare le singole comunicazioni ai servizi competenti in relazione al luogo di lavoro, come d'altronde avveniva con le procedure cartacee. Con le procedure informatiche, quindi, occorre un accreditamento e l'utilizzo dei servizi messi a disposizione dalle singole Regioni o Province Autonome e di volta in volta occorrerà procedere alle comunicazioni predisponendo apposite comunicazioni da inviare mediante l'accesso ai diversi servizi.

Tuttavia, i datori di lavoro che hanno la sede legale e luoghi di lavoro ubicate in due o più Regioni, potranno optare per l'accentramento degli invii presso uno dei servizi informatici in cui occorre effettuare le comunicazioni. Tale possibilità riguarda sia le comunicazioni effettuate direttamente che quelle per le quali ci si avvale di un intermediario abilitato.

Gli interessati all'accentramento devono fare apposita richiesta al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale specificando il servizio informatico regionale prescelto. L'elenco dei datori di lavoro che accentrano l'invio delle comunicazioni sarà disponibile in una sezione del portale www.lavoro.gov.it.

A seguito della scelta dell'accentramento, l'invio delle comunicazioni ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge deve avvenire esclusivamente attraverso il nodo regionale prescelto.

Occorre tuttavia evidenziare che l'accentramento non è consentito per le comunicazioni inerenti particolari rapporti di lavoro per i quali, a livello regionale, possono essere definiti moduli integrativi al fine di acquisire informazioni specifiche necessarie per la loro gestione (ad es. contratto di apprendistato).

Le agenzie di somministrazione possono accentrare l'invio delle comunicazioni attraverso un unico servizio informatico regionale, individuato tra quelli ove è ubicata una delle loro sedi operative.

Una particolare forma di accentramento riguarda i consulenti del lavoro e gli altri liberi professionisti iscritti agli albi, di cui alla L. n. 12/1979. Tali professionisti, infatti, possono effettuare tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale competente in relazione alla provincia di iscrizione all'albo.

Tuttavia, anche per i predetti professionisti, le comunicazioni inerenti particolari rapporti per i quali sono previste informazioni integrative a livello regionale, debbono essere effettuate alle rispettive Regioni o Province Autonome.

Entrata in vigore

L'avvio della nuova procedure è fissata nei canonici quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale. Tuttavia, è prevista una fase transitoria affinché i soggetti obbligati o comunque autorizzati per loro conto possano adeguarsi alle nuove procedure telematiche. Infatti, fino al 28 febbraio 2008 sarà possibile procedere alle comunicazioni anche in forme diverse da quelle informatiche.

In tal caso, la comunicazione ai Centri per l'impiego non avrà valore nei confronti degli altri enti interessati, con conseguente obbligo per i datori di lavoro di effettuare le comunicazioni, ad esempio, all'Inail per la denuncia nominativa degli assicurati, o all'UTG per l'assunzione di lavoratori extracomunitari.


 

   .

 Invio delle comunicazioni

*
L'invio delle comunicazioni obbligatorie dovrà avvenire esclusivamente mediante i servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti, secondo le modalità definite delle Regioni e Province Autonome.

Tuttavia, i datori di lavoro che hanno ottenuto l'accentramento e i professionisti abilitati procederanno all'invio presso i servizi competenti in relazione alla Regione prescelta ovvero, per i professionisti, a quella competente in relazione alla provincia di iscrizione all'albo.

L'invio delle comunicazioni potrà essere effettuato o attraverso la compilazione di form on line del servizio informatico o mediante l'invio di un file in formato XML. Il file XML contiene una sola comunicazione.

Quindi i soggetti obbligati potranno utilizzare software che elaborino file conformi a quelli stabiliti e procederanno all'invio del file.

È possibile effettuare l'invio di un file in formato ZIP contenente più file XML, secondo le necessità del soggetto che effettua la comunicazione, con un limite massimo di dimensione pari a 5 Mbyte.

Nel caso in cui l'invio della comunicazione venga effettuato attraverso un file XML, questo deve contenere nei dati di invio, relativamente alla "data invio" e "codice comunicazione", le seguenti informazioni:

"data invio" la data in cui viene inviato il file XML secondo il formato definito dagli standard tecnici;
"codice comunicazione" la stringa "000000000 0000000" (sedici zeri).

La "data di invio" viene attribuita dal sistema all'atto della ricezione del file XML o della comunicazione on line.

Ad ogni singola comunicazione inviata viene attribuito dal servizio informatico un codice identificativo univoco a livello nazionale (codice comunicazione).

Esso viene rilasciato contestualmente alla ricevuta di avvenuta comunicazione.

Il codice comunicazione è strutturato nel modo seguente:

regione di provenienza della comunicazione (5 cifre utilizzando la tabella "regioni province autonome");
anno di invio della comunicazione (2 cifre);
tipo di provenienza che può avere i seguenti valori (1 cifra):
0: la comunicazione è stata inoltrata attraverso il web dal dominio transitorio;
1: la comunicazione è stata inoltrata attraverso l'import massivo dal dominio transitorio;
2: la comunicazione è stata inoltrata da un sistema regionale attraverso il web;
3: la comunicazione è stata inoltrata da un sistema regionale attraverso l'import massivo;
Numero progressivo (8 cifre).

Un file contenente n comunicazioni verrà gestito analogamente all'invio di n file contenenti ciascuno una comunicazione; pertanto sarà rilasciato un codice univoco di comunicazione per ognuna delle n pratiche contenute nel file.

Il servizio informatico non accetterà l'invio qualora non siano rispettati i vincoli di struttura, di obbligatorietà delle informazioni e i vincoli di appartenenza alle codifiche previste per ogni singolo modulo. Il file pertanto deve essere conforme alle regole definite negli schemi XSD di ogni singolo modulo. Tutto ciò è obbligatorio se l'invio viene effettuato mediante la predisposizione di un file XML, mentre rappresenta lo standard minimo se effettuato mediante la compilazione delle form on line.

Validità della comunicazione

La validità della comunicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo è ottenuta a seguito della protocollazione e del rilascio del codice univoco.

Il controllo informatico, infatti, assicura non solo che la comunicazione è stata inviata ma anche che la stessa contiene almeno gli elementi essenziali previsti tassativamente dalla legge.

I servizi competenti e gli Enti interessati, una volta effettuati i controlli, potranno richiedere al soggetto obbligato una segnalazione degli eventuali errori o anomalie riscontrati per le eventuali variazioni o rettifiche.

I servizi informatici prevedono la gestione di ogni singola comunicazione, consentendo al soggetto che ha effettuato l'invio la sua immediata identificazione.

Il servizio informatico rilascia una ricevuta elettronica attestante l'avvenuta presa in carico del modulo. La ricevuta è unica per ciascuna comunicazione e contiene l'indicazione del protocollo (data e numero) e il codice di comunicazione.

La ricevuta attesta "la data certa di trasmissione", vale a dire il giorno e l'ora in cui il modulo è stato ricevuto dal servizio informatico.

La ricevuta viene rilasciata in formato XML e PDF, per consentire al soggetto che ha effettuato l'invio la conservazione e la stampa della stessa.

Rettifiche e annullamenti

Il servizio informatico consente l'annullamento e la rettifica della comunicazione inviata, nei casi consentiti dalle norme vigenti.

L'annullamento e la rettifica di una comunicazione possono essere effettuate utilizzando il form on line o mediante l'invio di un file XML.

Per l'annullamento di una comunicazione attraverso il form on line occorre individuare, mediante il codice univoco di comunicazione, la comunicazione da annullare ed utilizzare la funzione di annullamento prevista dall'applicativo.

Per effettuare l'annullamento mediante l'invio del file XML occorre inviare un'altra volta il modulo di comunicazione che si intende annullare, con l'indicazione del tipo di comunicazione "annullamento" e inserendo il "codice di comunicazione precedente".

Per effettuare una rettifica mediante il form on line occorre individuare, mediante il codice di comunicazione, la comunicazione da rettificare e provvedere ad effettuare le necessarie correzioni.

Per effettuare la rettifica mediante l'invio di un file XML occorre inviare un'altra volta la comunicazione rettificata inserendo il "codice di comunicazione precedente".

Al termine della procedura di rettifica, la nuova comunicazione sostituisce la comunicazione rettificata, mantenendone la data di invio.

A seguito di una comunicazione di rettifica viene rilasciato un nuovo codice di comunicazione, utilizzabile per una eventuale nuova rettifica o annullamento.

Naturalmente, una comunicazione annullata non può essere oggetto di rettifica

Mancato funzionamento del servizio

L'ipotesi di mancato funzionamento dei servizi informativi che non consenta ai soggetti obbligati di adempiere alla trasmissione, è espressamente contemplata dall'articolo 4, commi 5 e 6 del decreto interministeriale.

Per sopperire a limiti dell'adozione obbligatoria di un servizio informatico che può essere soggetto a disfunzioni, con conseguente impossibilità di procedere alle comunicazioni e rischiare di essere soggetti a sanzioni, è stato predisposto un servizio che permette ai soggetti obbligati e abilitati di adempiere comunque inviando una comunicazione sintetica d'urgenza, mediante il modulo Unificato Urg, a un Fax Server nazionale o regionale.

Le disfunzioni possono riguardare sia i servizi competenti che il soggetto obbligato; tuttavia, in quest'ultimo caso, occorrerà fornire la prova della disfunzione in caso di controlli.

Entro il primo giorno utile, però, i soggetti obbligati debbono procedere all'invio telematico della comunicazione completa mediante il servizio informatico.

 

 Novità IVA del progetto di legge Finanziaria 2008

D.D.L. Finanziaria 2008

*

 

AS 1817, assegnato alla V Commissione permanente (Bilancio) del Senato in sede referente il 4 ottobre 2007

Articoli Commento

IVA di gruppo
Art. 3, commi 16 e 17


(art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972)

A partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008, la società controllante, agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti, non tiene conto delle eccedenze di imposta detraibili delle società controllate partecipanti a tale procedura, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo di imposta precedente se le stesse società non partecipavano alla procedura di liquidazione di gruppo. Alle società per le quali trova applicazione tale norma si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972; pertanto, tali società potranno richiedere il rimborso dell'eccedenza di imposta al ricorrere delle condizioni di cui al citato art. 30 e cioè in caso di cessata attività, aliquote sulle vendite inferiori a quelle sugli acquisti, effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate, acquisto o importazione di beni ammortizzabili, studi e ricerche.
La norma supera la posizione dell'Amministrazione finanziaria secondo cui una società dal momento in cui aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, perde totalmente la disponibilità del proprio saldo attivo, dovendo trasferire l'intero credito IVA alla società controllante (cfr. risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 9 luglio 2002, n. 221/E.

Agenzie di viaggi detrazione spese
Art. 3, commi 30 e 31



(art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972)

Viene introdotto il comma 8-bis che prevede per le agenzie di viaggi e turismo la possibilità di applicare il regime ordinario per la determinazione dell'IVA per lo svolgimento dell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili effettuati nel territorio dello Stato a diretto vantaggio del cliente e limitatamente alle prestazioni alberghiere. Per l'applicazione di tale regime è, tuttavia, necessaria la concessione di una deroga da parte dei competenti organi comunitari.
Il suddetto regime di determinazione dell'imposta rappresenta un opzione al particolare regime previsto per le agenzie di viaggio fondato, come è noto, sul procedimento detrattivo «base da base». A tale fine, il secondo comma dell'art. 74-ter dispone che il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, cioè il prezzo corrisposto dal viaggiatore per l'acquisto del pacchetto turistico, va ridotto dei costi, al lordo della relativa imposta, sostenuti dall'agenzia stessa per l'acquisto di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore (in linea generale il trasporto, l'alloggio, il vitto, ecc.).
Il terzo comma dell'art. 74-ter, in conseguenza del particolare metodo di determinazione dell'imposta per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici da parte delle agenzie di viaggio (sistema detrattivo «base da base») ed in linea con il secondo comma, esclude la detrazione nei modi ordinari dell'imposta relativa ai costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a diretto vantaggio dei viaggiatori.

Contribuenti minimi
Art. 4, commi da 1 a 21


(Abrogati: art. 32-bis del D.P.R. n. 633/1972; art. 14 della legge n. 388/2000; art. 3, commi da 165 a 170, della legge n. 662/1996)

Viene introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2008 un nuovo regime agevolativo per le persone fisiche esercenti l'attività di impresa, arti e professioni che sostituisce i precedenti regimi; resta ferma, comunque, per i contribuenti in regime di franchigia minima di cui all'art. 32-bis del D.P.R. n. 633/1972, l'efficacia della eventuale opzione per il regime ordinario già esercitata ai sensi del comma 7.
Il nuovo regime si applica ai soggetti di cui sopra che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
I soggetti che intraprendono per la prima volta le predette attività possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, di presumere la sussistenza dei requisiti dalle sopra citate lettere a) e b).
Non possono avvalersi del nuovo regime agevolativo: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b) i soggetti non residenti; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331; d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R., ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'art. 116 del T.U.I.R.
I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni.
Inoltre, sono tenuti ad effettuare la rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, anche nel caso di transito al regime ordinario di determinazione dell'IVA.
I contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell'IRAP e sono previste semplificazioni sulla modalità di determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette.
I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi, comunque, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui vengono meno determinate condizioni.

Dogane
Art. 4, comma 22

Agli operatori doganali sarà consentito il pagamento o il deposito di diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tal fine viene autorizzata l'apertura di un'apposita contabile speciale, presso la Banca d'Italia, su cui affluiranno le relative somme. La disposizione in oggetto è stata introdotta al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e per ridurre i costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria.

Confidi
Art. 4, comma 31

(art. 38-bis, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972)



(art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997)





(art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992)




(art. 19, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973)

Per i rimborsi IVA spettanti alle piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la fideiussione richiesta dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 potrà essere rilasciata solo dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e non più dai soggetti iscritti in. apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno. La garanzia potrà essere prestata, oltre che mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, anche mediante polizza rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Per il versamento rateale delle somme dovute per effetto della conciliazione giudiziale il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. La garanzia potrà essere prestata, oltre che mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, anche mediante polizza rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Per il versamento rateale delle somme iscritte a ruolo il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia. La garanzia potrà essere prestata, oltre che mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, anche mediante polizza rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Fatturazione elettronica PP.AA.

Art. 5, comma 37

Viene introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che intrattengono rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo e con gli enti pubblici. In particolare, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei confronti di tali soggetti, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
Il tutto dovrà avvenire con l'osservanza del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 (Attuazione della direttiva n. 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA) e del Codice dell'amministrazione digitale.
Tale obbligo decorrerà dalla data di entrata in vigore del regolamento definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione della pubblica amministrazione.
Dalla data di entrata in vigore del predetto decreto le amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non potranno accettare le fatture emesse e trasmesse in forma cartacea ne potranno effettuare pagamenti, anche parziali, sino all'invio in forma elettronica.

  Genitori con almeno quattro figli a carico:

                     Ulteriore detrazione

L’art. 1, comma 15 lett. a) della Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha introdotto

un’ulteriore detrazione d’imposta di 1.200 euro per i genitori con almeno quattro figli a carico.

L’ulteriore detrazione deve essere applicata già dal periodo d’imposta 2007.

 La Finanziaria 2008 ha introdotto un’ulteriore detrazione d’imposta di 1.200 euro per i genitori con

almeno quattro figli a carico.

L’ulteriore detrazione, che si aggiunge a quelle “ordinarie” per i figli già previste dall’art. 12 del Tuir,

è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati; in caso di

separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio, la detrazione aggiuntiva spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal

giudice.

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, l’ulteriore detrazione compete a quest’ultimo per

l’intero importo.

I predetti criteri di ripartizione non posso essere derogati da accordi intercorsi tra i genitori,

diversamente da quanto previsto per le “ordinarie” detrazioni per figli a carico.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 9 gennaio 2008, n. 1, ha chiarito, inoltre, i seguenti

aspetti:

· l’ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come “bonus”

complessivo a beneficio della famiglia numerosa. L’importo complessivamente spettante,

quindi, non muta in presenza di un numero di figli superiore a quattro;

· l’ulteriore detrazione, anche se non è direttamente influenzata dal reddito complessivo del

contribuente, non spetta se il contribuente, pur avendo almeno quattro figli a carico, non ha

diritto alle “ordinarie” detrazioni per figli a carico, in conseguenza dell’elevato reddito

complessivo;

· l’ulteriore detrazione spetta in misura intera anche se la condizione di “almeno quattro figli a

carico” sussiste soltanto per una parte dell’anno (es. la nascita del quarto figlio in corso

d’anno).

Nel caso in cui l’Irpef lorda non sia capiente, e quindi non sia possibile fruire, in tutto o in parte,

della nuova detrazione, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alla quota di

detrazione che non ha trovato capienza.

A tal fine occorre considerare l’IRPEF lorda diminuita delle detrazioni d’imposta spettanti:

· per i familiari a carico (art. 12, comma 1, del Tuir);

· per tipologie reddituali (art. 13 del Tuir);

· per gli oneri detraibili (art. 15 del Tuir);

· per canoni di locazione (art. 16 del Tuir);

· in base ad altre disposizioni normative.

Pertanto, il credito in esame è pari all’importo dell’ulteriore detrazione che non trova più capienza

nell’IRPEF lorda, dopo aver già scomputato le suddette detrazioni.

Con apposito decreto ministeriale saranno definite le modalità di erogazione dell’eventuale credito

d’imposta ai contribuenti “incapienti”.

 

Come si calcola il ravvedimento dei versamenti ICI 2007?

I contribuenti tenuti al pagamento della imposta comunale sugli immobili, ICI, che non avevano optato per il versamento dell'intero importo entro il 18 giugno scorso, avevano tempo fino al 17 dicembre 2007 per versare il saldo ICI dovuto per l'anno appena trascorso. Per sanare l'omesso o l'insufficiente versamento dell'imposta, i contribuenti possono avvalersi del ravvedimento operoso. Vediamo quali sono le condizioni per ricorrere al ravvedimento e come si calcola.

 

 

Il versamento dell'ICI
L'Imposta comunale sugli immobili, dovuta proporzionalmente ai mesi di possesso del fabbricato, terreno o area edificabile, per l'anno 2007, è stata versata:

a titolo di acconto, entro il 18 giugno 2007 (termine così prorogato in quanto, il termine ordinario del 16 giugno cadeva di sabato), in misura pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni in vigore per l'anno precedente;
a saldo, entro il 17 dicembre 2007 (in tal caso il termine ordinario del 16 dicembre è caduto di domenica), utilizzando le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso, al netto di quanto versato come prima rata.

E' stato possibile, inoltre, versare l'intero importo dovuto per l'anno 2007 un'unica soluzione, entro il 18 giugno 2007.

Rimedi per sanare l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta: il ravvedimento operoso
L'omesso o insufficiente versamento dell'ICI è soggetto alla sanzione amministrativa del 30%.

Se il contribuente si accorge della violazione e intende porre rimedio, ha la possibilità di sanare la sua posizione nei confronti dell'Erario usufruendo del cd. "ravvedimento operoso". In particolare, mediante tale istituto il contribuente può correggere gli errori commessi usufruendo di sanzioni ridotte.

Le condizioni per poter ricorrere al ravvedimento sono le seguenti:

la violazione non deve essere stata già constatata e comunque non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza;
non deve essere scaduto il termine previsto per la presentazione della dichiarazione o denuncia ICI relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa.

Pertanto, con riferimento ai versamenti ICI del 2007, il termine ultimo per usufruire del ravvedimento è quello della presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 2007 (ovvero, al massimo, entro il 31 luglio 2008, termine per la presentazione in via telematica, salvo eventuali proroghe).

Lo "sconto" sulla sanzione varia in base al ritardo con il quale si provvede a sanare la violazione commessa.

In dettaglio, la sanzione è ridotta:

ad 1/8, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine;
ad 1/5, se il versamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma, come detto, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione o denuncia ICI relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa.

Semplificando, con riferimento all'imposta dovuta per il 2007, è ancora possibile ravvedere:

entro il 16 gennaio 2008, il saldo con la sanzione del 3,75% (pari a 1/8 del 30%);
entro il 31 luglio 2008 (in caso di dichiarazione trasmessa telematicamente), il saldo e l'acconto con la sanzione del 6%.

Per perfezionare il ravvedimento è necessario versare, oltre all'imposta omessa e le sanzioni ridotte, anche gli interessi calcolati su base giornaliera, al tasso attualmente vigente del 2,5%.
Le somme relative all'imposta, alla sanzione ed agli interessi vanno versate cumulativamente presso gli uffici postali o i concessionari della riscossione utilizzando il bollettino, con caratteri in rosso, previsto per il pagamento dell'imposta.
E' possibile, inoltre, utilizzare il modello di pagamento F24 (obbligatoriamente in via telematica per i soggetti IVA).

Per quanto concerne la compilazione del bollettino di versamento, oltre a barrare l'apposita casellina del ravvedimento, il contribuente deve indicare:

nello spazio riservato alla voce "Terreni agricoli", "Aree fabbricabili", "Abitazione principale" ed "Altri fabbricati" il solo tributo (se dovuto);
nello spazio riservato al totale da versare, l'importo complessivo incluse sanzioni e interessi.

Nel caso in cui viene utilizzato il Mod. F24, deve essere barrata la casella ravvedimento, indicando le somme relative all'annualità da regolarizzare, utilizzando i codici tributo previsti per le diverse unità immobiliari:

3901 – imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale
3902 – imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli
3903 – imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili
3904 – imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati
3906 – imposta comunale sugli immobili - interessi (risoluzione n. 32/E del 02/03/2004)
3907 – imposta comunale sugli immobili - sanzioni (risoluzione n. 32/E del 02/03/2004)

Il pagamento con F24 deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore e pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Considerato che l'ICI è di totale competenza comunale, va segnalato, anche, che i regolamenti comunali possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto dalla disciplina del ravvedimento, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione delle sanzioni.

Come si effettua il calcolo del ravvedimento?
Come accennato, il contribuente che intende ravvedersi deve versare:

l'imposta omessa;
la sanzione ridotta;
gli interessi.

La sanzione si calcola mediante la seguente formula:

Imposta * 3,75% (o 6% se il ritardo supera 30 giorni)

Gli interessi si calcolano su base giornaliera applicano la seguente formula:

Imposta * 2,5 * giorni di ritardo
 

 

 BONUS INCAPIENTI

LE MODALITA’ DI EROGAZIONE

Con la definitiva approvazione da parte del Senato del decreto legge n. 159 del 1° ottobre

2007, è stato, fra l’altro, stabilito che una quota parte (1.900 milioni) delle risorse

provenienti dal recupero dell’evasione fiscale venga destinata a sostegno dei contribuenti

a basso reddito.

Più precisamente è stato previsto che ai soggetti passivi Irpef con un imposta netta pari a

zero nel 2006, venga erogata una somma pari a 150 euro.

Ai predetti soggetti è inoltre attribuita una ulteriore somma pari a 150 euro per ciascun

familiare a carico.

Pertanto, la misura di sostegno non spetta a coloro che nell’anno 2006 risultano

fiscalmente a carico di altri soggetti.

In ogni caso, sono esclusi dal beneficio coloro che nel 2006 hanno avuto un reddito

superiore a 50mila euro.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2007 è stato ora pubblicato il decreto del

Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 novembre 2007 nel quale vengono

stabilite le procedure per l’erogazione del bonus che di seguito si riepilogano.

A CHI SPETTA IL BONUS

I beneficiari del bonus di 150 euro sono i soggetti passivi Irpef residenti in Italia per i

quali, nell’anno 2006, l’ imposta netta è risultata pari a zero ed alla formazione del

reddito complessivo hanno concorso uno o più dei seguenti redditi:

a) lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente;

b) pensione;

Servizio Politiche Fiscali UIL 2

c) lavoro autonomo (redditi d’impresa e di impresa minore anche se conseguiti in forma

di partecipazione);

d) redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate

abitualmente.

Si rammenta che l’imposta netta è quella dovuta dopo aver scomputato dall’imposta lorda

le detrazioni d’imposta cui ciascun contribuente ha diritto1.

LE MODALITA’ DI EROGAZIONE

1 - Titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati:

a) se nel mese di dicembre 2007questi soggetti prestano l’attività lavorativa presso lo

stesso datore di lavoro del 2006, il bonus viene attribuito in via automatica, salvo

espressa rinuncia del beneficiario, dal sostituto d’imposta nel mese di dicembre 2007.

2 - Titolari di redditi da pensione

Anche a questi soggetti il bonus è attribuito in via automatica dal sostituto d’imposta

(ente previdenziale) nel mese di dicembre 2007.

3 – Soggetti che hanno cambiato datore di lavoro

I soggetti che nel mese di dicembre 2007 percepiscono redditi da lavoro dipendente e

assimilati e da pensione da un sostituto d’imposta diverso da quello del 2006, possono

richiedere l’erogazione del beneficio al datore di lavoro o ente previdenziale che

corrisponde i redditi per il mese di dicembre 2007 attestando per iscritto:

1 Rigo 22 prospetto di liquidazione del modello 730 redditi 2006;

Punto 5, parte B modello CUD redditi 2006;

Rigo RN17 modello unico persone fiche redditi 2006 oppure RN18 per chi ha applicato la clausola di

salvaguardia

Servizio Politiche Fiscali UIL 3

a) che l’imposta netta nel 2006 è stata pari a zero;

b) che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ovvero che sono stati esonerati da tale

adempimento;

c) i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascuno dei familiari a carico;

d) la percentuale di spettanza delle deduzioni per i familiari a carico .

Analoga modalità si applica per coloro che nel 2006 hanno percepito redditi di lavoro

dipendente da un soggetto non obbligato a effettuare le ritenute, a patto che, al dicembre

2007, abbiano un sostituto d’imposta.

4 - Limiti del rimborso automatico del bonus

Il sostituto d’imposta attribuisce il bonus spettante solo se il monte ore disponibile nel

mese di dicembre 2007 è sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti,

ovvero solo se il monte ritenute disponibile nel mese di erogazione del beneficio

tributario è sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti indicati che ne

hanno fatto richiesta.

Di conseguenza ci potrà essere chi, pur avendo diritto al bonus, non se lo vede assegnato

ma dovrà richiederlo in sede di dichiarazione dei redditi 2007, se a ciò obbligato, ovvero

fare una apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.

Non tutti gli aventi diritto avranno pertanto il beneficio nello stesso momento.

5 - Richiesta in sede dichiarazione

In tutti i casi in cui il contribuente ha svolto la sua attività per un soggetto che non è

sostituto d’imposta (ad esempio colf o badante il cui datore di lavoro è un privato che non

riveste la qualifica di sostituto d’imposta), il bonus può essere richiesto in sede di

presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta 2007.

Servizio Politiche Fiscali UIL 4

6 – Istanza all’Agenzia delle Entrate

I soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione possono richiedere il

beneficio presentando una istanza all’Agenzia delle Entrate, su un apposito modulo che

verrà predisposto dall’ agenzia medesima.

7 – Restituzione del bonus non spettante

I soggetti che hanno percepito il beneficio non avendone diritto in tutto o in parte, sono

tenuti ad evidenziare nella dichiarazione dei redditi l’importo non spettante, nel mentre

quelli esonerati dalla dichiarazione debbono effettuare la restituzione attraverso il

modello F24.

 

 

 

 

 

Correzione Modello F24

 

 

 

MODELLO F24

Cosa fare se ci si accorge di aver pagato un modello F24 compilato in modo errato?

Ebbene per correggere l’errore di compilazione del modello F24 basta presentare un’ISTANZA all’Agenzia delle Entrate, in carta semplice, spiegando l’errore che si vuole correggere tipo:

  1. errato codice tributo
  2. errato anno d’imposta
  3. errata ripartizione fra più tributi dell’importo a debito o a credito indicato con un solo codice tributo

Il tutto senza applicazione di nessun tipo di sanzione a patto che l’errore nella compilazione del Modello F24 sia di tipo formale e non incida sul totale dell’importo versato.

L’istanza da presentare è molto semplice è può coincidere con quella di seguito riportata:

DATI GENERALI DEL CONTRIBUENTE

Spett.le

AGENZIA DELLE ENTRATE

VIA

CITTA’…………..


Oggetto: Istanza per la correzione modello F24


Il/La sottoscritto/a                                                  Residente in

Via                                                                          Codice Fiscale

comunica che in data …./…./….     ha effettuato un versamento con il modello F24, per un importo complessivo pari a euro                                                  riportando erroneamente:

codice tributo:                  anno di riferimento                        per euro

codice tributo:                  anno di riferimento                        per euro

intende rettificare i sopra citati dati come segue:

codice tributo:                  anno di riferimento                        per euro

codice tributo:                  anno di riferimento                        per euro


Chiede, pertanto di procedere alla correzione del modello per imputare le somme versate

con il modello F24 di cui si allega la copia, secondo le indicazioni sopra comunicate.

Lì…………………………….

FIRMA

…………………………………

 

 

Finanziaria 2008: nuovo regime per i contribuenti minimi

La Finanziaria 2008 introduce, con effetto dal 1° gennaio 2008, un nuovo regime fiscale per i contribuenti minimi, con l'obiettivo di agevolare, anche introducendo semplificazioni negli adempimenti, l'attività di imprese ed esercenti arti e professioni che si caratterizza per le ridotte dimensioni. Articolo in formato pdf circa l'analisi di  convenienza

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa le modalità applicative del regime di semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi, in attuazione dell'art. 1, commi da 96 a 117, legge n. 244/2007 (legge Finanziaria 2008).

Il provvedimento definisce i requisiti di accesso al regime, le esclusioni soggettive, le modalità di determinazione del reddito, e contiene inoltre disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali, imposta sostitutiva e cessazione del regime.

Per quanto riguarda gli adempimenti cui sono soggetti i contribuenti minimi, questi sono tenuti a:
numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
certificare i corrispettivi, indicando in luogo dell'ammontare dell'imposta, se è emessa fattura, che l'operazione è effettuata da soggetti che applicano agli effetti dell'imposta stessa, il regime di franchigia;
(per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di acquisto per le quali risultano debitori dell'imposta) integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versare tale imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse;
presentare l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari;
effettuare la rettifica della detrazione IVA nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello dal quale trova applicazione il regime di franchigia. La rettifica della detrazione è effettuata anche in caso di passaggio, anche per opzione, al regime ordinario, nella dichiarazione annuale relativa all'anno dal quale trova applicazione tale regime, tenendone conto nel versamento a saldo dell'imposta relativa a tale anno;
versare l'imposta dovuta per effetto della rettifica in un'unica soluzione, ovvero in 5 rate annuali di pari importo; la prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime di franchigia; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dal regime dei contribuenti minimi.

I contribuenti minimi:

sono esenti dall'IRAP e sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione prevista dall'art. 19, D.Lgs. n. 446/1997;
sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dalla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.

Requisiti di accesso ed esclusioni:

ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti (30.000 euro), non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'eventuale adeguamento agli studi di settore di cui all'art. 62-bis, D.L. n. 331/1993 e ai parametri di cui alla legge n. 5491995, e (in caso di esercizio contemporaneo di attività di impresa e di arti e professioni) si assume la somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività.
agli effetti della determinazione dell'ammontare degli acquisti di beni strumentali (15.000 euro), si assumono i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, anche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, nei confronti del contribuente, ai sensi dell'art. 6, D.P.R. n. 633/1972.

Non sono considerati contribuenti minimi:

i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA quali l'agricoltura, i tabaccai, il commercio dei fiammiferi, l'editoria, la gestione di telefonia pubblica, la rivendita di documenti di trasporto pubblico, i giochi e gli intrattenimenti, le agenzie di viaggi, l'agriturismo (articoli 34, 34-bis, 74, commi 1, 2 e 6, e 74-ter, D.P.R. n. 633/1972; art. 5, comma 2, legge n. 413/1991);
gli incaricati delle vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, primo periodo, D.P.R. n. 600/1973);
i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e del regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta (articoli 36 e 40-bis, D.L. n. 41/1995).

Sono anche esclusi i contribuenti che effettuano in via esclusiva o prevalente operazioni di cessione di fabbricati e di rivendita di auto.

Determinazione del reddito
Ai fini della determinazione del reddito dei contribuenti minimi:

i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per la parte che eccede le rimanenze finali riferite all'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime;
il costo di acquisto di beni strumentali è deducibile dal reddito dell'esercizio in cui è avvenuto il pagamento; la plusvalenza derivante dalla cessione degli stessi beni è pari al corrispettivo pattuito e concorre alla formazione del reddito dell'esercizio in cui lo stesso è percepito;
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 1-bis, lettera c), 57 e 58, comma 3, D.P.R. n. 917/1986, concernenti la destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione.

In caso di cessione di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello dal quale decorre il regime, l'eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101, D.P.R. n. 917/1986; il costo non ammortizzato è pari a quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Nel caso di rateizzazione del corrispettivo, lo stesso concorre alla formazione del reddito dell'esercizio in cui è percepito, diminuito del costo di acquisto non ammortizzato proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.
Il reddito determinato ai sensi dell'art. 1, comma 104, legge n. 247/2007:

rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia;
non rileva ai fini delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui all'art. 13, D.P.R. n. 917/1986.

Contributi previdenziali e assistenziali
Il reddito determinato come sopra rileva per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale versati dai contribuenti minimi in ottemperanza a disposizioni di legge. I contributi previdenziali e assistenziali versati dai contribuenti minimi in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi dell'art. 1, comma 104, secondo periodo, della legge. L'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 917/1986.

Imposta sostitutiva
Le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva del 20% prevista dall'art. 1, comma 105, legge n. 244/2007. L'eccedenza è utilizzabile in compensazione.

Cessazione del regime
In caso di cessazione del regime dei contribuenti minimi a decorrere dall'anno nel corso del quale i ricavi o compensi dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio superano del 50% il limite di 30.000 euro, i contribuenti:

agli effetti dell'IVA devono:
- istituire i registri previsti dal Titolo II del D.P.R. n. 633/1972, entro il termine per l'effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui è stato superato il limite;
- (per le operazioni che determinano il superamento del limite e per quelle effettuate successivamente) adempiere agli obblighi ordinariamente previsti;
- presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale relative all'anno in cui è stato superato il limite entro i termini ordinariamente previsti;
- versare l'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è stato superato il limite entro il termine ordinariamente previsto;
- annotare i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e l'ammontare degli acquisti effettuati anteriormente al superamento del limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale.
agli effetti dell'IRPEF e dell'IRAP devono:
- istituire i registri e le scritture contabili previsti dal Titolo II del D.P.R. n. 600/1973, e annotare le operazioni con le modalità e nei termini ivi stabiliti a decorrere dal mese in cui è stato superato il limite;
- (per le operazioni che determinano il superamento del limite e per quelle effettuate successivamente) adempiere agli obblighi ordinariamente previsti;
- presentare la comunicazione dati ai fini degli studi di settore e dei parametri e le dichiarazioni relative all'anno in cui è stato superato il limite entro i termini ordinariamente previsti;
- versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte a saldo, relative all'anno in cui è stato superato il limite, risultante dalla dichiarazione annuale e calcolata sul reddito determinato nel rispetto delle norme del D.P.R. n. 917/1986 dettate in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa, nonché sul valore della produzione netta determinata secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 446/1997;
- annotare le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale.

Prima dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di attuazione del regime dei contribuenti minimi era stata emanata in tempi record la circolare n. 73/E del 2007 che "anticipava" il contenuto del decreto stesso.

In questo modo l'Agenzia delle Entrate ha diramato con anticipo le istruzioni principali per una conoscenza più approfondita della disciplina atta a consentire al contribuente di reperire quelle informazioni necessarie per poter, sin dall'inizio del 2008, valutare l'opportunità di aderire al regime.
Dall'analisi della circolare emergono alcune interessanti indicazioni utili per l'accesso al regime nonché per una prima analisi di convenienza.


 

 

Opzione IRAP

Il decreto di approvazione del modello di “Comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della

produzione netta di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. 446/97” del 31/03/2008 al paragrafo 2.2 prevede che:

“La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione … è effettuata utilizzando il prodotto di

gestione denominato COMIRAP, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul sito Internet”.

Il testo del decreto, in modo difforme dalla prassi informatica dell’invio dei modelli di comunicazione e dichiarativi che

prevede che siano resi disponibili dei tracciati pubblici e dei diagnostici rilasciati da Sogei, non ha previsto

esplicitamente l’invio diretto dei file con le istanze di opzione prodotti con software commerciali.

I tecnici di Sogei hanno interpretato in modo letterale il decreto negando la possibilità di utilizzo di file di terze parti,

tuttavia in qualche momento era sembrata ipotizzabile una soluzione basata sul rilascio di specifici tracciati per

l’acquisizione con COMIRAP anche dei file prodotti dalle software house del settore, tracciati peraltro identici a quelli

prodotti dalla procedura di Sogei per l’invio con Entratel.

Nel momento in cui però Sogei ha rilasciato (in data 15/05/2008) il software di compilazione COMIRAP si è potuto

constatare che tale procedura permetteva l’importazione di una sola istanza per volta (ovvero veniva richiesto un

distinto file per ciascuna azienda che opta) e necessitava comunque che ciascun modello fosse riaperto per indicare la

data di trasmissione (dato non veniva acquisito dal file telematico, ancorché presente).

A fronte di questo scenario, Assosoftware (l’associazione che rappresenta la generalità dei produttori di software fiscale

e paghe italiani) ha richiesto all’Agenzia delle entrate la possibilità di invio diretto dei file prodotti con i software

prodotti dalle proprie associate ovvero una modifica del software COMIRAP che permettesse di importare con un'unica

operazione tutte le istanze.

A seguito di questa richiesta, l’Agenzia delle entrate ha mostrato un’apertura sia verso l’introduzione della possibilità di

inviare file non prodotti con COMIRAP che verso la concessione di una proroga dell’invio delle istanze di opzione,

ipotizzata in un mese.

Via all'operazione antiburocrazia: dal 20 agosto 2008 obbligatoria la procedura d'avvio d'impresa

Si parte a tutti gli effetti con "Comunicazione unica": addio a carta e adempimenti inutili

 

Al via la «Comunicazione unica» d'impresa. Dal 20 agosto 2008, dopo una sperimentazione di sei mesi, diventerà obbligatoria la nuova procedura di avvio delle attività d'impresa. La procedura, dal punto di vista burocratico, taglierà la moltitudine di pratiche e ridurrà gli adempimenti, sostituendo i tanti documenti cartacei con i bit, grazie alla tecnologia e a internet. «Comunicazione unica» è il progetto informatico che unifica i diversi obblighi previsti nei confronti del Registro imprese, dell'agenzia delle entrate, di Inps e Inail per l'avvio di nuove attività d'impresa e per le successive modiche e cessazioni. Ora che entrerà a regime, consentirà di ottenere l'autorizzazione all'avvio di una nuova attività in un solo giorno.

 

Comunicazione unica

 

La semplificazione è stata introdotta dalla legge n. 40/2007 che ha previsto la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, demandando ad appositi decreti attuativi l'individuazione del modello da utilizzare nonché le regole tecniche per la sua presentazione e trasmissione. Il 2 novembre 2007 è arrivato il decreto ministeriale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007) di approvazione del modello di comunicazione unica. La legge ha espressamente previsto che la nuova disciplina della comunicazione unica trovi applicazione dal 19 febbraio 2008, pertanto a partire da tale data le amministrazioni interessate hanno convenuto di avviare una sperimentazione.

Il sistema della comunicazione unica è caratterizzato dall'individuazione del registro delle imprese quale punto di accesso integrato delle comunicazioni e dall'esclusività della via telematica.

La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva.

Di conseguenza, la comunicazione unica coinvolge le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Agenzia delle entrate, l'Inail e l'Inps.

È previsto il seguente flusso operativo:

ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa l'interessato presenta la comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese, tenuto dalla Cciaa competente per territorio, per via telematica o su supporto informatico;

l'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e ne dà notizia alle amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica;

le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita Iva ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

Sei mesi di prova

La semplificazione è affidata, dunque, a una procedura informatica (utilizza la tecnologia internet), entrata in vigore il 19 febbraio, attraverso la quale le imprese hanno potuto diventare operative in un giorno e assolvere, al massimo in sette giorni, come si accennava, gli adempimenti dichiarativi verso Registro delle imprese, Inps, Inail e Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un modello informatico unificato.

Per il momento (fino al 19 agosto), la nuova procedura è operativa in via sperimentale e soltanto in alcuni territori; in pratica, gli interessati hanno facoltà (non obbligo) di utilizzarla.

Durante questo periodo di sperimentazione, pertanto, è conservata anche la facoltà di utilizzare le tradizionali (ma in numero più elevato) dichiarazioni di avvio, modifica e cessazione di attività. Facoltà che, in alcuni casi, è una vera e propria necessità (obbligo), poiché nella fase sperimentale non tutte le funzionalità del sistema di comunicazione unica sono attive. In particolare, oltre al vincolo territoriale limitazioni sono previste per gli adempimenti all'Inps e all'Inail.

La fase facoltativa, come più volte accennato, si concluderà il 19 agosto e dal giorno seguente la nuova procedura sarà operativa e obbligatoria sull'intero territorio nazionale e per tutti i tipi di imprese.

La regia del nuovo sistema è affidata alle camere di commercio che, attraverso InfoCamere, la società di informatica collegate alle Cciaa, diventano l'unico front office per tutte le registrazioni ai fini dell'attribuzione del codice fiscale e/o della partita Iva e per l'iscrizione al Registro delle Imprese, ma anche ai fini, previdenziali (Inps) e assicurativi (Inail).

 

Come funziona

 

La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e/o della partita Iva.

È esclusivamente telematica e coinvolge le camere di commercio, l'Agenzia delle entrate, l'Inail e l'Inps. InfoCamere ha predisposto un software gratuito denominato «ComUnica» che consente di compilare off line le denunce da trasmettere per via telematica all'Ufficio del registro delle imprese competente per territorio.

La comunicazione è firmata digitalmente e richiede obbligatoriamente la presenza di un indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa (Pec, si veda box in pagina).

Le camere di commercio hanno predisposto un sito internet dedicato ai servizi della Comunicazione unica, all'indirizzo www.registroimprese.camcom.it. Su tale sito, tra l'altro, è possibile:

avere tutte le informazioni e gli strumenti necessari sulla Comunicazione unica;

registrarsi per ottenere le credenziali di accesso alla sezione a pagamento (previsto per imposte di bollo e diritti di segreteria);

spedire una Comunicazione unica e seguirne lo stato di avanzamento;

cercare un'impresa attiva per denominazione o servizio e prodotto;

collegarsi alle banche dati delle camere di commercio, previa autenticazione.

L'applicativo ComUnica guida l'utente nella compilazione e composizione delle modulistiche destinate ai vari enti, predispone il modulo principale, ovvero il modello di Comunicazione unica, da firmare digitalmente, che funge da «copertina» a tutta la pratica, e spedisce il tutto alle camere di commercio.

Automaticamente vengono inviate all'indirizzo certificato (Pec) d'impresa la ricevuta di protocollo, la ricevuta della comunicazione unica, valida per l'avvio dell'impresa e la ricevuta contenente il numero di codice fiscale e/o di partita Iva attribuito dall'Agenzia delle entrate nello stesso tempo, si provvede allo smistamento, verso tutti gli altri enti coinvolti, della comunicazione unica.

Entro cinque giorni la camera di commercio competente comunica l'iscrizione all'indirizzo Pec d'impresa (e al mittente della pratica) ed entro sette giorni i singoli enti (Inps e Inail) comunicano gli esiti di competenza sia all'impresa che al Registro imprese.


 

 

 

 

 

 

 

MODELLO F24

Cosa fare se ci si accorge di aver pagato un modello F24 compilato in modo errato?

Ebbene per correggere l’errore di compilazione del modello F24 basta presentare un’ISTANZA all’Agenzia delle Entrate, in carta semplice, spiegando l’errore che si vuole correggere tipo:

  1. errato codice tributo
  2. errato anno d’imposta
  3. errata ripartizione fra più tributi dell’importo a debito o a credito indicato con un solo codice tributo

Il tutto senza applicazione di nessun tipo di sanzione a patto che l’errore nella compilazione del Modello F24 sia di tipo formale e non incida sul totale dell’importo versato.

L’istanza da presentare è molto semplice è può coincidere con quella di seguito riportata:

DATI GENERALI DEL CONTRIBUENTE

Spett.le

AGENZIA DELLE ENTRATE

VIA

CITTA’…………..


Oggetto: Istanza per la correzione modello F24


Il/La sottoscritto/a                                                  Residente in

Via                                                                          Codice Fiscale

comunica che in data …./…./….     ha effettuato un versamento con il modello F24, per un importo complessivo pari a euro                                                  riportando erroneamente:

codice tributo:                  anno di riferimento                        per euro

codice tributo:                  anno di riferimento                        per euro

intende rettificare i sopra citati dati come segue:

codice tributo:                  anno di riferimento                        per euro

codice tributo:                  anno di riferimento                        per euro


Chiede, pertanto di procedere alla correzione del modello per imputare le somme versate

con il modello F24 di cui si allega la copia, secondo le indicazioni sopra comunicate.

Lì…………………………….

FIRMA

…………………………………