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a1 Il versamento dell'acconto IVA
Anche quest'anno entro il 27 dicembre i
contribuenti devono procedere al calcolo e al versamento dell'acconto IVA per il periodo
d'imposta 2007, un adempimento che riguarda larga parte dei contribuenti sottoposti agli
obblighi di liquidazione e di versamento previsti dalla disciplina IVA, compresi quindi i
soggetti residenti all'estero, ed identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
nel territorio dello Stato, e gli eredi che continuano l'esercizio dell'attività del
contribuente deceduto.
La
novità riguardante l'acconto per il periodo d'imposta 2007 è che dal 1° gennaio 2007
tutti i titolari di partita IVA sono tenuti all'utilizzo della modalità di
pagamento in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari (D.P.C.M. 4
ottobre 2006).
L'acconto non è in ogni caso dovuto qualora risulti inferiore a Euro
103,29. Per la determinazione
dell'acconto esistono alternativamente, tre metodi:
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storico, |
|
analitico, |
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previsionale
ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 405/1990. |
I contribuenti hanno la facoltà di scegliere la
procedura di calcolo più conveniente. Esiste poi un quarto metodo, di recente
introduzione (art. 1, Legge 30 dicembre 2004, n. 311) riservato a società operanti in
settori precisi.
Metodo storico
Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'IVA dovuta relativamente:
|
al mese di
dicembre dell'anno precedente per i contribuenti mensili; |
|
al 4°
trimestre dell'anno precedente (ottobre-novembre-dicembre 2006), per i contribuenti
trimestrali e trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di
carburante, odontotecnici). |
La base di riferimento è data dalla somma tra
l'acconto relativo al periodo d'imposta 2006 (versato entro il 27 dicembre 2006) ed il
saldo IVA relativo al periodo d'imposta 2006 (versato entro il 17 gennaio 2007 dai
contribuenti mensili, entro il 16 febbraio dai contribuenti trimestrali
"speciali" ed entro il 16 marzo, salvo eventuali rateizzazioni e/o differimenti
con UNICO 2007, per i contribuenti trimestrali).
L'acconto IVA sarà rilevato anche nella dichiarazione annuale. Nell'attuale modello IVA,
salvo quindi variazioni previste per il prossimo, l'acconto IVA sarà da riportare nel
Quadro VH del Modello IVA 2007 al rigo VH13 ed nel Quadro VL al rigo VL28, anche se non
effettivamente versato.
Metodo analitico
Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'IVA risultante da una
liquidazione straordinaria, effettuata, in prossimità della scadenza, considerando:
|
le operazioni
attive effettuate fino al 20 dicembre, anche se non sono ancora state emesse e
registrate le relative fatture di vendita, |
|
le operazioni
passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre. |
Tale metodo può essere conveniente per i
soggetti a cui risulta un debito IVA inferiore rispetto al medesimo periodo dell'anno
precedente. Sebbene oneroso sotto il profilo operativo, tale metodo non espone il
contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento
insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.
Metodo previsionale
Con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88%
dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso
per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti
trimestrali, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o trimestre
precedente. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui
il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo
storico.
Con questo metodo, a differenza degli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare
sanzioni nel caso in cui il versamento risultante, una volta liquidata definitivamente
l'IVA, sia inferiore al dovuto.
Termini e modalità di versamento
Il versamento dell'acconto IVA deve essere effettuato entro il 27 dicembre;
successivamente l'acconto è da scomputare da quanto dovuto al momento del versamento
dell'IVA relativa al mese di dicembre (al 16 gennaio 2008), o al quarto trimestre 2007 (al
16 marzo o al 16 febbraio nel caso di contribuenti trimestrali "speciali").
Tutti i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare il versamento
unitario delle imposte e dei contributi per via telematica e possono farlo:
|
direttamente:
1. |
mediante lo stesso
servizio (Entratel o Fisconline) e seguendo gli stessi criteri e modalità
utilizzati per la presentazione telematica delle dichiarazioni; |
2. |
ricorrendo ai servizi
di remote/home banking (CBI) offerti dagli istituti di credito, qualora non
intendessero avvalersi dei servizi telematici dell'Agenzia. |
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|
tramite gli
intermediari abilitati a Entratel:
1. |
che aderiscono alla
specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate rivolta agli intermediari
definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3 e che utilizzano il software F24
cumulativo disponibile nella sezione "Servizi" del sito Web di Entratel; |
2. |
che si avvalgono dei
servizi di remote/home banking. |
|
Gli intermediari abilitati al servizio
Entratel possono inoltre trasmettere i modelli F24, per conto dei contribuenti che ne
fanno richiesta, mediante un addebito unico sul proprio conto corrente delle somme
complessivamente dovute, senza la necessità di rendere noti agli intermediari
stessi gli estremi dei conti correnti bancari o postali dei clienti.
L'acconto IVA può essere oggetto di "compensazione orizzontale", ossia
il contribuente può avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del
D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con altre imposte.
Ravvedimento
In caso di mancato versamento delle somme dovute è applicabile la sanzione del
30%, sanabile attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, che permette di
applicare sanzioni ridotte, da versare contestualmente al pagamento dell'imposta e oltre
agli interessi di mora calcolati al tasso legale sul numero di giorni cui il ritardo si
riferisce.
La sanzione sarà quindi pari:
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al 3,75%
(ovvero un ottavo di 30%) se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza; |
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al 6%
(ovvero un quinto del 30 per cento) se il pagamento è effettuato oltre i 30 giorni
dalla scadenza, ma comunque entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale IVA 2008 ovvero del Modello UNICO 2008 (31 luglio 2008). |
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a2 Dopo
il "Grillo parlante" adesso arriva lo "Scontrino parlante"
I commi 28 e 29 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007)
hanno introdotto un'ulteriore condizione per il riconoscimento dei benefici fiscali
per l'acquisto di medicinali. A decorrere dal 1 Luglio 2007 la spesa deve essere
certificata con fattura o scontrino c.d "parlante", da cui risultino natura,
qualita' e quantita' dei prodotti acquistati, nonche' codice fiscale del destinatario.
Tuttavia fino al 31 Dicembre 2007 la norma consente che nel caso in cui l'acquirente non
sia destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con se la
tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale puo' essere riportata a mano nello
scontrino fiscale direttamente dal destinatario. Affiche' siano soddisfatti i citati
requisiti e' sufficiente che sul documento fiscale sia riportata, quale indicazione della
natura, la dizione generica di farmaco, quale indicazione della qualita' del prodotto
occorre che venga espressa anche la denominazione del farmaco. L'Agenzia delle Entrate ha
comunicato che per superare le difficolta' di adeguamento segnalate dai farmacisti, fino
al 31 Dicembre 2007, lo scontrino parlante potra' essere sostituito da una attestazione
rilasciata dal farmacista, contestualmente allo scontrino fiscale, nella quale vanno
specificate natura, qualita' e quantita dei prodotti venduti.
Aspettiamoci lunghe code di attesa presso le farmacie non ancora
attrezzate.... Questa norma vorrebbe dire - sottolinea il
segretario nazionale di Federfarma Franco Caprino a margine del convegno sul Ruolo
della Farmacia nella società italiana organizzato a Roma - cambiare i
registratori di cassa in tutte le farmacie pubbliche e private. Ma, soprattutto,
comporterebbe notevoli problemi di privacy: al farmacista e, cosa ancor più grave,
al supermercato - rimarrebbe infatti per due anni la matrice dello scontrino con i dati e
la lista dei consumi di ciascun utente. Per questi motivi conclude Caprino -
Federfarma si è attivata affinché il Governo modifichi l'obbligo dello scontrino
parlante per le farmacie.
a3
Addizionale IRPEF comunale Soggetti
obbligati
Sostituti d'imposta
Adempimento
Il versamento delle rate dell'addizionale comunale è previsto in forma di acconto e di
saldo.
Acconto: è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta
applicando l'aliquota fissata al reddito imponibile dell'anno precedente (l'aliquota da
applicare è quella deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della
delibera del Comune sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno. In caso di
pubblicazione successiva al predetto termine dovrà essere utilizzata la misura vigente
per l'anno precedente). L'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti di
imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili,
effettuate a partire dal mese di marzo.
Saldo: è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo
importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate mensili, a partire dal periodo
di paga successivo a quello in cui le stesse sono state effettuate e non oltre quello
relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta è
prelevata in un'unica soluzione.
Modalità
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via
telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il
tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24
cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/226 convertito in L. n. 248/2006). I
contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24
presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della
riscossione, ovvero con modalità telematiche.
Codice tributo
3848 (addizionale comunale all'Irpef sostituti d'imposta. Saldo)
3847 (addizionale comunale all'Irpef sostituti d'imposta. Acconto)
Limitatamente ai versamenti dell'addizionale comunale all'Irpef
trattenuta dai sostituti d'imposta su emolumenti corrisposti nell'anno solare 2007,
rimangono invariati i codici tributo:
3860 per i versamenti in acconto
3816 per i versamenti a saldo. |
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a4
Addizionale IRPEF regionale Soggetti obbligati
Sostituti d'imposta
Adempimento
Versamento della rata dell'addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle
competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, o in
unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via
telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il
tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24
cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I
contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24
presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della
riscossione, ovvero con modalità telematiche.
Codice tributo
3802 (addizionale regionale all'IRPEF - sostituti d'imposta |
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Comunicazioni obbligatorie
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Con l'approvazione del
decreto interministeriale 30 ottobre 2007, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, vengono introdotte le procedure telematiche delle comunicazioni
obbligatorie di rapporti di lavoro ai Centri per l'impiego. Le nuove procedure interessano tutti i datori di lavoro
e riguardano le comunicazioni delle assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni dei
rapporti di lavoro ai Centri per l'impiego, all'Inps, all'Inail e al Ministero del Lavoro.
Il collocamento on line giunge dopo che il
D.Lgs. n. 297/2002, di riforma del collocamento, aveva avviato un processo di
semplificazione che prevedeva l'unificazione delle comunicazioni agli enti competenti,
procedure informatiche per l'adempimento, e l'anticipazione delle comunicazioni al giorno
antecedente a quello d'assunzione, anche se per l'effettivo avvio demandava a un apposito
provvedimento ministeriale mai emanato. A dare impulso all'avvio delle procedure
telematiche, sono state le novità contenute nella L. n. 296/2006 - Finanziaria per
l'anno 2007 - che ha previsto l'obbligo generalizzato per i datori di lavoro di
procedere alle comunicazioni di assunzioni ai Centri per l'impiego almeno entro le 24 del
giorno precedente a quello di assunzione (nel settore edile tale obbligo era già stato
introdotto nel mese di agosto 2006).
Modulistica
Dalla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale 30 ottobre 2007, vengono innanzitutto introdotti quattro nuovi modelli:
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"Unificato - Lav
Unificato Lav", per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati,
ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni; |
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"Unificato Somm",
per le comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione; |
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"Unificato Urg",
per le comunicazioni di assunzioni effettuate in casi di urgenza connessa ad esigenze
produttive, di cui all'articolo 1, comma 1180 della L. 27 dicembre 2006, n. 296; |
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"Unificato VARDatori",
per la comunicazione di variazione della ragione sociale, del trasferimento d'azienda o di
ramo di essa. |
Conseguentemente, viene abolita la precedente
modulistica prevista per comunicare le assunzioni, trasformazioni e cessazioni in forma
cartacea ai Centri per l'impiego. |
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Servizio Informatico
Le novità del
collocamento telematico, cd. "Servizio Informatico C.O.", sono
principalmente due:
1. |
viene previsto che la trasmissione della
modulistica debba avvenire esclusivamente per via telematica secondo le procedure
stabilite dai servizi regionali competenti; |
2. |
la comunicazione assolve contemporaneamente anche
alle altre comunicazioni nei confronti degli enti previdenziali e dell'UTG (Ufficio
Territoriale Governativo). Conseguentemente, non occorrerà più procedere alle denunce
nominative degli assicurati all'Inail, per esempio. |
Sono obbligati all'utilizzo delle nuove procedure
tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, compresi gli enti pubblici economici.
I datori di lavoro possono eseguire gli adempimenti
direttamente ovvero a mezzo dei soggetti abilitati allo svolgimento di attività di
consulenza del lavoro per conto dei datori di lavoro. Sono abilitati i consulenti del
lavoro e gli altri soggetti previsti dalla L. n.12/1979.
Non sono obbligati all'utilizzo di procedure
informatiche esclusivamente i datori di lavoro domestico che conseguentemente potranno
proseguire l'utilizzo delle procedure già previste.
L'articolo 2 del decreto prevede che i servizi
competenti mettano a disposizione degli utenti i sistemi informatici, secondo gli standard
del provvedimento, che consentano l'adempimento.
I soggetti obbligati e abilitati, tenuti a inviare
le comunicazioni nelle regioni o province autonome in cui non sono ancora disponibili i
servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite di un dominio messo a
disposizione dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Gli utenti, per usufruire dei servizi informatici,
devono registrarsi ai fini del riconoscimento, con le modalità indicate da ciascuna
Regione e Provincia Autonoma ove è ubicata la sede di lavoro.
La registrazione è necessaria per poter adempiere
agli obblighi di comunicazione.
Il portale del Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale (www.lavoro.gov.it) contiene una sezione specifica nella quale
sono pubblicati gli indirizzi dei servizi informatici di C.O., nonché ogni informazione
utile sulle diverse modalità di accreditamento ai servizi medesimi.
Accentramento
I datori di lavoro debbono effettuare le singole
comunicazioni ai servizi competenti in relazione al luogo di lavoro, come
d'altronde avveniva con le procedure cartacee. Con le procedure informatiche, quindi,
occorre un accreditamento e l'utilizzo dei servizi messi a disposizione dalle singole
Regioni o Province Autonome e di volta in volta occorrerà procedere alle comunicazioni
predisponendo apposite comunicazioni da inviare mediante l'accesso ai diversi servizi.
Tuttavia, i datori di lavoro che hanno la sede
legale e luoghi di lavoro ubicate in due o più Regioni, potranno optare per
l'accentramento degli invii presso uno dei servizi informatici in cui occorre effettuare
le comunicazioni. Tale possibilità riguarda sia le comunicazioni effettuate direttamente
che quelle per le quali ci si avvale di un intermediario abilitato.
Gli interessati all'accentramento devono fare
apposita richiesta al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale specificando il servizio
informatico regionale prescelto. L'elenco dei datori di lavoro che accentrano l'invio
delle comunicazioni sarà disponibile in una sezione del portale www.lavoro.gov.it.
A seguito della scelta dell'accentramento, l'invio
delle comunicazioni ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge deve avvenire
esclusivamente attraverso il nodo regionale prescelto.
Occorre tuttavia evidenziare che l'accentramento
non è consentito per le comunicazioni inerenti particolari rapporti di lavoro per i
quali, a livello regionale, possono essere definiti moduli integrativi al fine di
acquisire informazioni specifiche necessarie per la loro gestione (ad es. contratto di
apprendistato).
Le agenzie di somministrazione possono accentrare
l'invio delle comunicazioni attraverso un unico servizio informatico regionale,
individuato tra quelli ove è ubicata una delle loro sedi operative.
Una particolare forma di accentramento riguarda i
consulenti del lavoro e gli altri liberi professionisti iscritti agli albi, di cui alla L.
n. 12/1979. Tali professionisti, infatti, possono effettuare tutte le comunicazioni
attraverso il servizio informatico regionale competente in relazione alla provincia di
iscrizione all'albo.
Tuttavia, anche per i predetti professionisti, le
comunicazioni inerenti particolari rapporti per i quali sono previste informazioni
integrative a livello regionale, debbono essere effettuate alle rispettive Regioni o
Province Autonome.
Entrata in vigore
L'avvio della nuova procedure è fissata nei
canonici quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
interministeriale. Tuttavia, è prevista una fase transitoria affinché i soggetti
obbligati o comunque autorizzati per loro conto possano adeguarsi alle nuove procedure
telematiche. Infatti, fino al 28 febbraio 2008 sarà possibile procedere alle
comunicazioni anche in forme diverse da quelle informatiche.
In tal caso, la comunicazione ai Centri per
l'impiego non avrà valore nei confronti degli altri enti interessati, con conseguente
obbligo per i datori di lavoro di effettuare le comunicazioni, ad esempio, all'Inail per
la denuncia nominativa degli assicurati, o all'UTG per l'assunzione di lavoratori
extracomunitari.
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Invio delle comunicazioni
L'invio delle
comunicazioni obbligatorie dovrà avvenire esclusivamente mediante i servizi
informatici messi a disposizione dai servizi competenti, secondo le modalità definite
delle Regioni e Province Autonome. Tuttavia,
i datori di lavoro che hanno ottenuto l'accentramento e i professionisti abilitati
procederanno all'invio presso i servizi competenti in relazione alla Regione prescelta
ovvero, per i professionisti, a quella competente in relazione alla provincia di
iscrizione all'albo.
L'invio delle comunicazioni potrà essere
effettuato o attraverso la compilazione di form on line del servizio informatico o
mediante l'invio di un file in formato XML. Il file XML contiene una sola
comunicazione.
Quindi i soggetti obbligati potranno utilizzare
software che elaborino file conformi a quelli stabiliti e procederanno all'invio del file.
È possibile effettuare l'invio di un file in
formato ZIP contenente più file XML, secondo le necessità del soggetto che effettua la
comunicazione, con un limite massimo di dimensione pari a 5 Mbyte.
Nel caso in cui l'invio della comunicazione venga
effettuato attraverso un file XML, questo deve contenere nei dati di invio, relativamente
alla "data invio" e "codice comunicazione", le seguenti informazioni:
|
"data invio" la
data in cui viene inviato il file XML secondo il formato definito dagli standard tecnici; |
|
"codice comunicazione"
la stringa "000000000 0000000" (sedici zeri). |
La "data di invio" viene attribuita dal
sistema all'atto della ricezione del file XML o della comunicazione on line.
Ad ogni singola comunicazione inviata viene
attribuito dal servizio informatico un codice identificativo univoco a livello nazionale
(codice comunicazione).
Esso viene rilasciato contestualmente alla ricevuta
di avvenuta comunicazione.
Il codice comunicazione è strutturato nel modo
seguente:
|
regione di provenienza della
comunicazione (5 cifre utilizzando la tabella "regioni province autonome"); |
|
anno di invio della comunicazione
(2 cifre); |
|
tipo di provenienza che può
avere i seguenti valori (1 cifra):
0: la comunicazione è stata inoltrata attraverso il web dal dominio transitorio;
1: la comunicazione è stata inoltrata attraverso l'import massivo dal dominio
transitorio;
2: la comunicazione è stata inoltrata da un sistema regionale attraverso il web;
3: la comunicazione è stata inoltrata da un sistema regionale attraverso l'import
massivo; |
|
Numero progressivo (8 cifre). |
Un file contenente n comunicazioni verrà
gestito analogamente all'invio di n file contenenti ciascuno una comunicazione;
pertanto sarà rilasciato un codice univoco di comunicazione per ognuna delle n pratiche
contenute nel file.
Il servizio informatico non accetterà l'invio
qualora non siano rispettati i vincoli di struttura, di obbligatorietà delle informazioni
e i vincoli di appartenenza alle codifiche previste per ogni singolo modulo. Il file
pertanto deve essere conforme alle regole definite negli schemi XSD di ogni singolo
modulo. Tutto ciò è obbligatorio se l'invio viene effettuato mediante la predisposizione
di un file XML, mentre rappresenta lo standard minimo se effettuato mediante la
compilazione delle form on line.
Validità della comunicazione
La validità della comunicazione ai fini
dell'adempimento dell'obbligo è ottenuta a seguito della protocollazione e del rilascio
del codice univoco.
Il controllo informatico, infatti, assicura non
solo che la comunicazione è stata inviata ma anche che la stessa contiene almeno gli
elementi essenziali previsti tassativamente dalla legge.
I servizi competenti e gli Enti interessati, una
volta effettuati i controlli, potranno richiedere al soggetto obbligato una segnalazione
degli eventuali errori o anomalie riscontrati per le eventuali variazioni o rettifiche.
I servizi informatici prevedono la gestione di ogni
singola comunicazione, consentendo al soggetto che ha effettuato l'invio la sua immediata
identificazione.
Il servizio informatico rilascia una ricevuta
elettronica attestante l'avvenuta presa in carico del modulo. La ricevuta è unica per
ciascuna comunicazione e contiene l'indicazione del protocollo (data e numero) e il codice
di comunicazione.
La ricevuta attesta "la data certa di
trasmissione", vale a dire il giorno e l'ora in cui il modulo è stato ricevuto
dal servizio informatico.
La ricevuta viene rilasciata in formato XML
e PDF, per consentire al soggetto che ha effettuato l'invio la conservazione e la
stampa della stessa.
Rettifiche e annullamenti
Il servizio
informatico consente l'annullamento e la rettifica della comunicazione inviata, nei
casi consentiti dalle norme vigenti. L'annullamento
e la rettifica di una comunicazione possono essere effettuate utilizzando il form on
line o mediante l'invio di un file XML.
Per l'annullamento di una comunicazione attraverso
il form on line occorre individuare, mediante il codice univoco di comunicazione,
la comunicazione da annullare ed utilizzare la funzione di annullamento prevista
dall'applicativo.
Per effettuare l'annullamento mediante l'invio del file
XML occorre inviare un'altra volta il modulo di comunicazione che si intende
annullare, con l'indicazione del tipo di comunicazione "annullamento" e
inserendo il "codice di comunicazione precedente".
Per effettuare una rettifica mediante il form on
line occorre individuare, mediante il codice di comunicazione, la comunicazione da
rettificare e provvedere ad effettuare le necessarie correzioni.
Per effettuare la rettifica mediante l'invio di un
file XML occorre inviare un'altra volta la comunicazione rettificata inserendo il
"codice di comunicazione precedente".
Al termine della procedura di rettifica, la nuova
comunicazione sostituisce la comunicazione rettificata, mantenendone la data di invio.
A seguito di una comunicazione di rettifica viene
rilasciato un nuovo codice di comunicazione, utilizzabile per una eventuale nuova
rettifica o annullamento.
Naturalmente, una comunicazione annullata non può
essere oggetto di rettifica |
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Mancato funzionamento del servizio
L'ipotesi di mancato
funzionamento dei servizi informativi che non consenta ai soggetti obbligati di
adempiere alla trasmissione, è espressamente contemplata dall'articolo 4, commi 5 e 6 del
decreto interministeriale. Per sopperire a
limiti dell'adozione obbligatoria di un servizio informatico che può essere soggetto a
disfunzioni, con conseguente impossibilità di procedere alle comunicazioni e rischiare di
essere soggetti a sanzioni, è stato predisposto un servizio che permette ai soggetti
obbligati e abilitati di adempiere comunque inviando una comunicazione sintetica
d'urgenza, mediante il modulo Unificato Urg, a un Fax Server nazionale o regionale.
Le disfunzioni possono riguardare sia i servizi
competenti che il soggetto obbligato; tuttavia, in quest'ultimo caso, occorrerà fornire
la prova della disfunzione in caso di controlli.
Entro il primo giorno utile, però, i soggetti
obbligati debbono procedere all'invio telematico della comunicazione completa mediante il
servizio informatico. |
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Novità IVA del progetto di legge
Finanziaria 2008
D.D.L. Finanziaria 2008
AS 1817, assegnato alla V Commissione permanente
(Bilancio) del Senato in sede referente il 4 ottobre 2007
IVA di gruppo
Art. 3, commi 16 e 17
(art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972) |
A partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008, la
società controllante, agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti, non tiene conto
delle eccedenze di imposta detraibili delle società controllate partecipanti a tale
procedura, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo di imposta
precedente se le stesse società non partecipavano alla procedura di liquidazione di
gruppo. Alle società per le quali trova applicazione tale norma si applicano le
disposizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972; pertanto, tali società potranno
richiedere il rimborso dell'eccedenza di imposta al ricorrere delle condizioni di cui al
citato art. 30 e cioè in caso di cessata attività, aliquote sulle vendite inferiori a
quelle sugli acquisti, effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare
superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate, acquisto o
importazione di beni ammortizzabili, studi e ricerche.
La norma supera la posizione dell'Amministrazione finanziaria secondo cui una
società dal momento in cui aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, perde
totalmente la disponibilità del proprio saldo attivo, dovendo trasferire l'intero credito
IVA alla società controllante (cfr. risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 9 luglio
2002, n. 221/E. |
Agenzie di viaggi
detrazione spese
Art. 3, commi 30 e 31
(art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972) |
Viene introdotto il comma 8-bis che prevede per le agenzie di
viaggi e turismo la possibilità di applicare il regime ordinario per la determinazione
dell'IVA per lo svolgimento dell'attività di organizzazione di convegni, congressi e
simili effettuati nel territorio dello Stato a diretto vantaggio del cliente e
limitatamente alle prestazioni alberghiere. Per l'applicazione di tale regime è,
tuttavia, necessaria la concessione di una deroga da parte dei competenti organi
comunitari.
Il suddetto regime di determinazione dell'imposta rappresenta un opzione al
particolare regime previsto per le agenzie di viaggio fondato, come è noto, sul
procedimento detrattivo «base da base». A tale fine, il secondo comma dell'art. 74-ter
dispone che il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, cioè il prezzo
corrisposto dal viaggiatore per l'acquisto del pacchetto turistico, va ridotto dei costi,
al lordo della relativa imposta, sostenuti dall'agenzia stessa per l'acquisto di beni e
per le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore (in
linea generale il trasporto, l'alloggio, il vitto, ecc.).
Il terzo comma dell'art. 74-ter, in conseguenza del particolare metodo di
determinazione dell'imposta per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici da
parte delle agenzie di viaggio (sistema detrattivo «base da base») ed in linea con il
secondo comma, esclude la detrazione nei modi ordinari dell'imposta relativa ai costi
sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a diretto
vantaggio dei viaggiatori. |
Contribuenti minimi
Art. 4, commi da 1 a 21
(Abrogati: art. 32-bis del D.P.R. n. 633/1972; art. 14 della legge n. 388/2000;
art. 3, commi da 165 a 170, della legge n. 662/1996) |
Viene introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2008 un nuovo regime
agevolativo per le persone fisiche esercenti l'attività di impresa, arti e professioni
che sostituisce i precedenti regimi; resta ferma, comunque, per i contribuenti in regime
di franchigia minima di cui all'art. 32-bis del D.P.R. n. 633/1972, l'efficacia
della eventuale opzione per il regime ordinario già esercitata ai sensi del comma 7.
Il nuovo regime si applica ai soggetti di cui sopra che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno,
non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui
all'art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del Testo Unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità
riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e
seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni
strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un
ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
I soggetti che intraprendono per la prima volta le predette attività possono
avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di
attività di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, di presumere la sussistenza dei
requisiti dalle sopra citate lettere a) e b).
Non possono avvalersi del nuovo regime agevolativo: a) le persone fisiche che si
avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b) i soggetti non
residenti; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, n. 8), del
D.P.R. n. 633/1972, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 30
agosto 1993, n. 331; d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma
individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui
all'art. 5 del T.U.I.R., ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'art. 116
del T.U.I.R.
I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di
rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta,
dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni.
Inoltre, sono tenuti ad effettuare la rettifica della detrazione di cui all'art.
19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, anche nel caso di transito al regime ordinario di
determinazione dell'IVA.
I contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell'IRAP e sono previste
semplificazioni sulla modalità di determinazione del reddito ai fini delle imposte
dirette.
I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi, comunque, possono
optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei
modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima
dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Il regime dei
contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui
vengono meno determinate condizioni. |
Dogane
Art. 4, comma 22 |
Agli operatori doganali sarà consentito il pagamento o il deposito di
diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tal fine viene autorizzata
l'apertura di un'apposita contabile speciale, presso la Banca d'Italia, su cui affluiranno
le relative somme. La disposizione in oggetto è stata introdotta al fine di consentire la
semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e per ridurre i costi
gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria. |
Confidi
Art. 4, comma 31
(art. 38-bis, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972)
(art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997)
(art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992)
(art. 19, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973) |
Per i rimborsi IVA spettanti alle piccole e medie imprese, definite
secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, la fideiussione richiesta dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972
potrà essere rilasciata solo dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di
cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'elenco speciale previsto
dall'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e non più dai soggetti iscritti in.
apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dell'accertamento con
adesione il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia per il periodo di rateazione
del detto importo, aumentato di un anno. La garanzia potrà essere prestata, oltre che
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, anche mediante polizza rilasciata
dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre
1993, n. 385.
Per il versamento rateale delle somme dovute per effetto della conciliazione
giudiziale il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia per il periodo di
rateazione di detto importo aumentato di un anno. La garanzia potrà essere prestata,
oltre che mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, anche mediante polizza
rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385.
Per il versamento rateale delle somme iscritte a ruolo il contribuente è tenuto a
prestare idonea garanzia. La garanzia potrà essere prestata, oltre che mediante polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria, anche mediante polizza rilasciata dai Confidi
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. |
Fatturazione elettronica
PP.AA.
Art. 5, comma 37 |
Viene introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che
intrattengono rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo e
con gli enti pubblici. In particolare, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e
l'archiviazione delle fatture emesse nei confronti di tali soggetti, anche sotto forma di
nota, conto, parcella e simili, dovrà essere effettuata esclusivamente in forma
elettronica.
Il tutto dovrà avvenire con l'osservanza del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52
(Attuazione della direttiva n. 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di
fatturazione in materia di IVA) e del Codice dell'amministrazione digitale.
Tale obbligo decorrerà dalla data di entrata in vigore del regolamento definito con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le
riforme e l'innovazione della pubblica amministrazione.
Dalla data di entrata in vigore del predetto decreto le amministrazioni dello Stato,
e gli enti pubblici non potranno accettare le fatture emesse e trasmesse in forma cartacea
ne potranno effettuare pagamenti, anche parziali, sino all'invio in forma elettronica. |
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Genitori con almeno quattro figli a carico:
Ulteriore detrazione
Lart. 1, comma
15 lett. a) della Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha introdotto
unulteriore
detrazione dimposta di 1.200 euro per i genitori con almeno quattro figli a carico.
Lulteriore
detrazione deve essere applicata già dal periodo dimposta 2007.
La Finanziaria
2008 ha introdotto unulteriore detrazione dimposta di 1.200 euro per i
genitori con
almeno quattro figli a
carico.
Lulteriore
detrazione, che si aggiunge a quelle ordinarie per i figli già previste
dallart. 12 del Tuir,
è ripartita nella misura
del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati; in caso di
separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione
aggiuntiva spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal
giudice.
In caso di coniuge
fiscalmente a carico dellaltro, lulteriore detrazione compete a
questultimo per
lintero importo.
I predetti criteri di
ripartizione non posso essere derogati da accordi intercorsi tra i genitori,
diversamente da quanto
previsto per le ordinarie detrazioni per figli a carico.
La circolare
dellAgenzia delle Entrate del 9 gennaio 2008, n. 1, ha chiarito, inoltre, i seguenti
aspetti:
· lulteriore
detrazione non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come bonus
complessivo a beneficio
della famiglia numerosa. Limporto complessivamente spettante,
quindi, non muta in
presenza di un numero di figli superiore a quattro;
· lulteriore
detrazione, anche se non è direttamente influenzata dal reddito complessivo del
contribuente, non spetta se
il contribuente, pur avendo almeno quattro figli a carico, non ha
diritto alle
ordinarie detrazioni per figli a carico, in conseguenza dellelevato
reddito
complessivo;
· lulteriore
detrazione spetta in misura intera anche se la condizione di almeno quattro figli a
carico sussiste
soltanto per una parte dellanno (es. la nascita del quarto figlio in corso
danno).
Nel caso in cui
lIrpef lorda non sia capiente, e quindi non sia possibile fruire, in tutto o in
parte,
della nuova detrazione, è
riconosciuto un credito dimposta di ammontare pari alla quota di
detrazione che non ha
trovato capienza.
A tal fine occorre
considerare lIRPEF lorda diminuita delle detrazioni dimposta spettanti:
· per i familiari a carico
(art. 12, comma 1, del Tuir);
· per tipologie reddituali
(art. 13 del Tuir);
· per gli oneri detraibili
(art. 15 del Tuir);
· per canoni di locazione
(art. 16 del Tuir);
· in base ad altre
disposizioni normative.
Pertanto, il credito in
esame è pari allimporto dellulteriore detrazione che non trova più capienza
nellIRPEF lorda, dopo
aver già scomputato le suddette detrazioni.
Con apposito decreto
ministeriale saranno definite le modalità di erogazione delleventuale credito
dimposta ai
contribuenti incapienti.
Come si calcola il ravvedimento dei
versamenti ICI 2007?
I contribuenti tenuti al
pagamento della imposta comunale sugli immobili, ICI, che non avevano optato per il
versamento dell'intero importo entro il 18 giugno scorso, avevano tempo fino al 17
dicembre 2007 per versare il saldo ICI dovuto per l'anno appena trascorso. Per sanare
l'omesso o l'insufficiente versamento dell'imposta, i contribuenti possono avvalersi del
ravvedimento operoso. Vediamo quali sono le condizioni per ricorrere al ravvedimento e
come si calcola.
Il versamento dell'ICI
L'Imposta comunale sugli immobili, dovuta proporzionalmente ai mesi di possesso del
fabbricato, terreno o area edificabile, per l'anno 2007, è stata versata:
|
a titolo di acconto, entro
il 18 giugno 2007 (termine così prorogato in quanto, il termine ordinario del 16 giugno
cadeva di sabato), in misura pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle
aliquote e detrazioni in vigore per l'anno precedente; |
|
a saldo, entro il 17
dicembre 2007 (in tal caso il termine ordinario del 16 dicembre è caduto di domenica),
utilizzando le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso, al netto di quanto versato
come prima rata. |
E' stato possibile, inoltre, versare l'intero
importo dovuto per l'anno 2007 un'unica soluzione, entro il 18 giugno 2007.
Rimedi per sanare l'omesso o insufficiente
versamento dell'imposta: il ravvedimento operoso
L'omesso o insufficiente versamento dell'ICI è soggetto alla sanzione
amministrativa del 30%.
Se il contribuente si accorge della violazione e
intende porre rimedio, ha la possibilità di sanare la sua posizione nei confronti
dell'Erario usufruendo del cd. "ravvedimento operoso". In particolare,
mediante tale istituto il contribuente può correggere gli errori commessi usufruendo di sanzioni
ridotte.
Le condizioni per poter ricorrere al
ravvedimento sono le seguenti:
|
la violazione non deve essere
stata già constatata e comunque non devono essere iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i
soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza; |
|
non deve essere scaduto il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione o denuncia ICI relativa
all'anno in cui la violazione è stata commessa. |
Pertanto, con riferimento ai versamenti ICI del
2007, il termine ultimo per usufruire del ravvedimento è quello della
presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 2007 (ovvero, al massimo, entro il 31
luglio 2008, termine per la presentazione in via telematica, salvo eventuali
proroghe).
Lo "sconto" sulla sanzione varia
in base al ritardo con il quale si provvede a sanare la violazione commessa.
In dettaglio, la sanzione è ridotta:
|
ad 1/8, se il pagamento
viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine; |
|
ad 1/5, se il versamento
viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma, come detto, entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione o denuncia ICI relativa all'anno in cui
la violazione è stata commessa. |
Semplificando, con riferimento all'imposta dovuta
per il 2007, è ancora possibile ravvedere:
|
entro il 16 gennaio 2008,
il saldo con la sanzione del 3,75% (pari a 1/8 del 30%); |
|
entro il 31 luglio 2008
(in caso di dichiarazione trasmessa telematicamente), il saldo e l'acconto con la sanzione
del 6%. |
Per perfezionare il ravvedimento è necessario
versare, oltre all'imposta omessa e le sanzioni ridotte, anche gli interessi
calcolati su base giornaliera, al tasso attualmente vigente del 2,5%.
Le somme relative all'imposta, alla sanzione ed agli interessi vanno versate
cumulativamente presso gli uffici postali o i concessionari della riscossione utilizzando
il bollettino, con caratteri in rosso, previsto per il pagamento dell'imposta.
E' possibile, inoltre, utilizzare il modello di pagamento F24 (obbligatoriamente in
via telematica per i soggetti IVA).
Per quanto concerne la compilazione del
bollettino di versamento, oltre a barrare l'apposita casellina del ravvedimento, il
contribuente deve indicare:
|
nello spazio riservato alla voce
"Terreni agricoli", "Aree fabbricabili", "Abitazione
principale" ed "Altri fabbricati" il solo tributo (se dovuto); |
|
nello spazio riservato al totale
da versare, l'importo complessivo incluse sanzioni e interessi. |
Nel caso in cui viene utilizzato il Mod. F24,
deve essere barrata la casella ravvedimento, indicando le somme relative all'annualità da
regolarizzare, utilizzando i codici tributo previsti per le diverse unità immobiliari:
|
3901 imposta comunale
sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale |
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3902 imposta comunale
sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli |
|
3903 imposta comunale
sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili |
|
3904 imposta comunale
sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati |
|
3906 imposta comunale
sugli immobili - interessi (risoluzione n. 32/E del 02/03/2004) |
|
3907 imposta comunale
sugli immobili - sanzioni (risoluzione n. 32/E del 02/03/2004) |
Il pagamento con F24 deve essere effettuato con
arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore e pari a 49 centesimi,
ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Considerato che l'ICI è di totale competenza
comunale, va segnalato, anche, che i regolamenti comunali possono stabilire, ad
integrazione di quanto previsto dalla disciplina del ravvedimento, ulteriori circostanze
che importino l'attenuazione delle sanzioni.
Come si effettua il calcolo del ravvedimento?
Come accennato, il contribuente che intende ravvedersi deve versare:
|
l'imposta omessa; |
|
la sanzione ridotta; |
|
gli interessi. |
La sanzione si calcola mediante la seguente
formula:
Imposta * 3,75% (o 6% se il ritardo supera 30
giorni)
Gli interessi si calcolano su base
giornaliera applicano la seguente formula:
Imposta * 2,5 * giorni di ritardo
|
|
BONUS INCAPIENTI
LE MODALITA DI
EROGAZIONE
Con la definitiva approvazione da parte del
Senato del decreto legge n. 159 del 1° ottobre
2007, è stato, fra laltro, stabilito
che una quota parte (1.900 milioni) delle risorse
provenienti dal recupero dellevasione
fiscale venga destinata a sostegno dei contribuenti
a basso reddito.
Più precisamente è stato previsto che ai
soggetti passivi Irpef con un imposta netta pari a
zero nel 2006, venga erogata una somma pari a
150 euro.
Ai predetti soggetti è inoltre attribuita
una ulteriore somma pari a 150 euro per ciascun
familiare a carico.
Pertanto, la misura di sostegno non spetta a
coloro che nellanno 2006 risultano
fiscalmente a carico di altri soggetti.
In ogni caso, sono esclusi dal beneficio
coloro che nel 2006 hanno avuto un reddito
superiore a 50mila euro.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2007
è stato ora pubblicato il decreto del
Ministero dellEconomia e delle Finanze
dell8 novembre 2007 nel quale vengono
stabilite le procedure per lerogazione
del bonus che di seguito si riepilogano.
A CHI SPETTA IL BONUS
I beneficiari del bonus di 150 euro sono i
soggetti passivi Irpef residenti in Italia per i
quali, nellanno 2006, l imposta
netta è risultata pari a zero ed alla formazione del
reddito complessivo hanno concorso uno o più
dei seguenti redditi:
a) lavoro dipendente ed assimilati a quelli
di lavoro dipendente;
b) pensione;
Servizio
Politiche Fiscali UIL 2
c) lavoro autonomo (redditi dimpresa e
di impresa minore anche se conseguiti in forma
di partecipazione);
d) redditi derivanti da attività commerciali
o di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente.
Si rammenta che limposta netta è
quella dovuta dopo aver scomputato dallimposta lorda
le detrazioni
dimposta cui ciascun contribuente ha diritto1.
LE MODALITA DI EROGAZIONE
1 - Titolari di redditi da lavoro dipendente
e assimilati:
a) se nel mese di dicembre 2007questi
soggetti prestano lattività lavorativa presso lo
stesso datore di lavoro del 2006, il bonus
viene attribuito in via automatica, salvo
espressa rinuncia del beneficiario, dal
sostituto dimposta nel mese di dicembre 2007.
2 - Titolari di redditi da pensione
Anche a questi soggetti il bonus è
attribuito in via automatica dal sostituto dimposta
(ente previdenziale) nel mese di dicembre
2007.
3 Soggetti che hanno cambiato datore
di lavoro
I soggetti che nel mese di dicembre 2007
percepiscono redditi da lavoro dipendente e
assimilati e da pensione da un sostituto
dimposta diverso da quello del 2006, possono
richiedere lerogazione del beneficio al
datore di lavoro o ente previdenziale che
corrisponde i redditi per il mese di dicembre
2007 attestando per iscritto:
1 Rigo 22 prospetto di liquidazione del modello
730 redditi 2006;
Punto 5, parte B modello CUD redditi 2006;
Rigo RN17 modello unico persone fiche redditi
2006 oppure RN18 per chi ha applicato la clausola di
salvaguardia
Servizio
Politiche Fiscali UIL 3
a) che limposta netta nel 2006 è stata
pari a zero;
b) che hanno presentato la dichiarazione dei
redditi ovvero che sono stati esonerati da tale
adempimento;
c) i dati anagrafici e il codice fiscale di
ciascuno dei familiari a carico;
d) la percentuale di spettanza delle
deduzioni per i familiari a carico .
Analoga modalità si applica per coloro che
nel 2006 hanno percepito redditi di lavoro
dipendente da un soggetto non obbligato a
effettuare le ritenute, a patto che, al dicembre
2007, abbiano un sostituto dimposta.
4 - Limiti del rimborso automatico del bonus
Il sostituto dimposta attribuisce il
bonus spettante solo se il monte ore disponibile nel
mese di dicembre 2007 è sufficiente a
garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti,
ovvero solo se il monte ritenute disponibile
nel mese di erogazione del beneficio
tributario è sufficiente a garantire il
beneficio medesimo per tutti i soggetti indicati che ne
hanno fatto richiesta.
Di conseguenza ci potrà essere chi, pur
avendo diritto al bonus, non se lo vede assegnato
ma dovrà richiederlo in sede di
dichiarazione dei redditi 2007, se a ciò obbligato, ovvero
fare una apposita istanza allAgenzia
delle Entrate.
Non tutti gli aventi diritto avranno pertanto
il beneficio nello stesso momento.
5 - Richiesta in sede dichiarazione
In tutti i casi in cui il contribuente ha
svolto la sua attività per un soggetto che non è
sostituto dimposta (ad esempio colf o
badante il cui datore di lavoro è un privato che non
riveste la qualifica di sostituto
dimposta), il bonus può essere richiesto in sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi
relativi al periodo dimposta 2007.
Servizio
Politiche Fiscali UIL 4
6 Istanza allAgenzia delle
Entrate
I soggetti esonerati dallobbligo di
presentazione della dichiarazione possono richiedere il
beneficio presentando una istanza
allAgenzia delle Entrate, su un apposito modulo che
verrà predisposto dall agenzia
medesima.
7 Restituzione del bonus non spettante
I soggetti che hanno
percepito il beneficio non avendone diritto in tutto o in parte, sono
tenuti ad evidenziare
nella dichiarazione dei redditi limporto non spettante, nel mentre
quelli esonerati dalla
dichiarazione debbono effettuare la restituzione attraverso il
modello F24.
Correzione
Modello F24
MODELLO F24
Cosa fare se ci si accorge di aver pagato un modello
F24 compilato in modo errato?
Ebbene per correggere lerrore di compilazione del
modello F24 basta presentare unISTANZA allAgenzia delle Entrate, in carta
semplice, spiegando lerrore che si vuole correggere tipo:
- errato codice tributo
- errato anno dimposta
- errata ripartizione fra più tributi dellimporto a debito o a credito indicato con
un solo codice tributo
Il tutto senza applicazione di nessun tipo di sanzione a
patto che lerrore nella compilazione del Modello F24 sia
di tipo formale e non incida sul totale dellimporto versato.
Listanza da presentare è molto semplice è può
coincidere con quella di seguito riportata:
DATI GENERALI DEL CONTRIBUENTE
Spett.le
Oggetto: Istanza per la correzione
modello F24
Il/La
sottoscritto/a
Residente in
comunica che in data
./
./
.
ha effettuato un versamento con il modello F24, per un importo complessivo pari a
euro
riportando erroneamente:
codice tributo:
anno di
riferimento
per euro
codice tributo:
anno di
riferimento
per euro
intende rettificare i sopra citati dati come
segue:
codice tributo:
anno di
riferimento
per euro
codice tributo:
anno di
riferimento
per euro
Chiede, pertanto di procedere alla
correzione del modello per imputare le somme versate
con il modello F24 di cui si allega la
copia, secondo le indicazioni sopra comunicate.
Lì
.
FIRMA
|
Finanziaria 2008: nuovo regime per i contribuenti
minimi
La Finanziaria 2008
introduce, con effetto dal 1° gennaio 2008, un nuovo regime fiscale per i contribuenti
minimi, con l'obiettivo di agevolare, anche introducendo semplificazioni negli
adempimenti, l'attività di imprese ed esercenti arti e professioni che si caratterizza
per le ridotte dimensioni. Articolo in formato pdf circa l'analisi di convenienza
È stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa le modalità applicative del
regime di semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi, in attuazione
dell'art. 1, commi da 96 a 117, legge n. 244/2007 (legge Finanziaria 2008).
Il provvedimento definisce i requisiti di accesso al regime, le esclusioni
soggettive, le modalità di determinazione del reddito, e contiene inoltre
disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali, imposta
sostitutiva e cessazione del regime.
Per quanto riguarda gli adempimenti cui sono soggetti i contribuenti minimi, questi
sono tenuti a:
|
numerare e conservare le
fatture di acquisto e le bollette doganali; |
|
certificare i
corrispettivi, indicando in luogo dell'ammontare dell'imposta, se è emessa
fattura, che l'operazione è effettuata da soggetti che applicano agli effetti
dell'imposta stessa, il regime di franchigia; |
|
(per gli acquisti
intracomunitari e per le altre operazioni di acquisto per le quali risultano debitori
dell'imposta) integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa
imposta e versare tale imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
effettuazione delle operazioni stesse; |
|
presentare l'elenco
riepilogativo degli acquisti intracomunitari; |
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effettuare la rettifica
della detrazione IVA nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a
quello dal quale trova applicazione il regime di franchigia. La rettifica della detrazione
è effettuata anche in caso di passaggio, anche per opzione, al regime ordinario, nella
dichiarazione annuale relativa all'anno dal quale trova applicazione tale regime,
tenendone conto nel versamento a saldo dell'imposta relativa a tale anno; |
|
versare l'imposta dovuta
per effetto della rettifica in un'unica soluzione, ovvero in 5 rate annuali di pari
importo; la prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo
dell'imposta relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime di
franchigia; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento
dell'imposta sostitutiva prevista dal regime dei contribuenti minimi. |
I contribuenti minimi:
|
sono esenti dall'IRAP
e sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione prevista dall'art. 19, D.Lgs. n.
446/1997; |
|
sono esclusi
dall'applicazione degli studi di settore e dalla compilazione del modello per
la comunicazione dei relativi dati. |
Requisiti di accesso ed esclusioni:
|
ai fini
dell'individuazione del limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti (30.000
euro), non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'eventuale adeguamento agli
studi di settore di cui all'art. 62-bis, D.L. n. 331/1993 e ai parametri di cui
alla legge n. 5491995, e (in caso di esercizio contemporaneo di attività di impresa e di
arti e professioni) si assume la somma dei ricavi e compensi relativi alle singole
attività. |
|
agli effetti della
determinazione dell'ammontare degli acquisti di beni strumentali (15.000 euro),
si assumono i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, anche da soggetti che non
agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, nei confronti del contribuente, ai
sensi dell'art. 6, D.P.R. n. 633/1972. |
Non sono considerati contribuenti minimi:
|
i soggetti che si
avvalgono di regimi speciali IVA quali l'agricoltura, i tabaccai, il commercio dei
fiammiferi, l'editoria, la gestione di telefonia pubblica, la rivendita di documenti di
trasporto pubblico, i giochi e gli intrattenimenti, le agenzie di viaggi, l'agriturismo
(articoli 34, 34-bis, 74, commi 1, 2 e 6, e 74-ter, D.P.R. n. 633/1972; art. 5,
comma 2, legge n. 413/1991); |
|
gli incaricati delle vendite
a domicilio (art. 25-bis, comma 6, primo periodo, D.P.R. n. 600/1973);
i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i rivenditori di beni usati,
di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e del regime speciale per gli esercenti
agenzie di vendita all'asta (articoli 36 e 40-bis, D.L. n. 41/1995). |
Sono anche esclusi i contribuenti che
effettuano in via esclusiva o prevalente operazioni di cessione di fabbricati e di
rivendita di auto.
Determinazione del reddito
Ai fini della determinazione del reddito dei contribuenti minimi:
|
i componenti positivi
concorrono alla formazione del reddito per la parte che eccede le rimanenze finali
riferite all'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime; |
|
il costo di acquisto
di beni strumentali è deducibile dal reddito dell'esercizio in cui è avvenuto il
pagamento; la plusvalenza derivante dalla cessione degli stessi beni è pari al
corrispettivo pattuito e concorre alla formazione del reddito dell'esercizio in cui lo
stesso è percepito; |
|
si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 54, comma 1-bis, lettera c), 57 e 58, comma 3,
D.P.R. n. 917/1986, concernenti la destinazione dei beni al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione. |
In caso di cessione di beni strumentali acquisiti
in esercizi precedenti a quello dal quale decorre il regime, l'eventuale plusvalenza o
minusvalenza è determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101, D.P.R. n.
917/1986; il costo non ammortizzato è pari a quello risultante alla fine dell'esercizio
precedente a quello dal quale decorre il regime. Nel caso di rateizzazione del
corrispettivo, lo stesso concorre alla formazione del reddito dell'esercizio in cui è
percepito, diminuito del costo di acquisto non ammortizzato proporzionalmente
corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.
Il reddito determinato ai sensi dell'art. 1, comma 104, legge n. 247/2007:
|
rileva ai fini del
riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia; |
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non rileva ai fini delle
detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui all'art. 13,
D.P.R. n. 917/1986. |
Contributi previdenziali e
assistenziali
Il reddito determinato come sopra rileva per la determinazione della base
imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale
versati dai contribuenti minimi in ottemperanza a disposizioni di legge. I contributi
previdenziali e assistenziali versati dai contribuenti minimi in ottemperanza a
disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi dell'art. 1, comma 104,
secondo periodo, della legge. L'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito
complessivo ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 917/1986.
Imposta sostitutiva
Le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a
titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva del 20% prevista dall'art. 1, comma 105,
legge n. 244/2007. L'eccedenza è utilizzabile in compensazione.
Cessazione del regime
In caso di cessazione del regime dei contribuenti minimi a decorrere dall'anno nel
corso del quale i ricavi o compensi dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio
superano del 50% il limite di 30.000 euro, i contribuenti:
|
agli effetti dell'IVA
devono:
- istituire i registri previsti dal Titolo II del D.P.R. n. 633/1972, entro il termine per
l'effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui è stato
superato il limite;
- (per le operazioni che determinano il superamento del limite e per quelle effettuate
successivamente) adempiere agli obblighi ordinariamente previsti;
- presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale relative all'anno in cui è
stato superato il limite entro i termini ordinariamente previsti;
- versare l'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in
cui è stato superato il limite entro il termine ordinariamente previsto;
- annotare i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e
l'ammontare degli acquisti effettuati anteriormente al superamento del limite entro il
termine per la presentazione della dichiarazione annuale. |
|
agli effetti dell'IRPEF
e dell'IRAP devono:
- istituire i registri e le scritture contabili previsti dal Titolo II del D.P.R. n.
600/1973, e annotare le operazioni con le modalità e nei termini ivi stabiliti a
decorrere dal mese in cui è stato superato il limite;
- (per le operazioni che determinano il superamento del limite e per quelle effettuate
successivamente) adempiere agli obblighi ordinariamente previsti;
- presentare la comunicazione dati ai fini degli studi di settore e dei parametri
e le dichiarazioni relative all'anno in cui è stato superato il limite entro i termini
ordinariamente previsti;
- versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte a saldo, relative all'anno
in cui è stato superato il limite, risultante dalla dichiarazione annuale e calcolata sul
reddito determinato nel rispetto delle norme del D.P.R. n. 917/1986 dettate in materia di
determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa, nonché sul valore
della produzione netta determinata secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 446/1997;
- annotare le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi,
nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del limite entro il termine
per la presentazione della dichiarazione annuale. |
Prima dell'emanazione del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di attuazione del regime dei contribuenti minimi
era stata emanata in tempi record la circolare n. 73/E del 2007 che "anticipava"
il contenuto del decreto stesso.
In questo modo l'Agenzia delle Entrate
ha diramato con anticipo le istruzioni principali per una conoscenza più approfondita
della disciplina atta a consentire al contribuente di reperire quelle informazioni
necessarie per poter, sin dall'inizio del 2008, valutare l'opportunità di aderire al
regime.
Dall'analisi della circolare emergono alcune interessanti indicazioni utili
per l'accesso al regime nonché per una prima analisi di convenienza.
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Opzione
IRAP
Il decreto di approvazione del
modello di Comunicazione dellopzione per la determinazione del valore della
produzione netta di cui
allarticolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. 446/97 del 31/03/2008 al paragrafo 2.2
prevede che:
La trasmissione
telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione
è effettuata
utilizzando il prodotto di
gestione denominato COMIRAP,
reso disponibile gratuitamente dallAgenzia delle Entrate sul sito Internet.
Il testo del decreto, in modo
difforme dalla prassi informatica dellinvio dei modelli di comunicazione e
dichiarativi che
prevede che siano resi
disponibili dei tracciati pubblici e dei diagnostici rilasciati da Sogei, non ha previsto
esplicitamente linvio
diretto dei file con le istanze di opzione prodotti con software commerciali.
I tecnici di Sogei hanno
interpretato in modo letterale il decreto negando la possibilità di utilizzo di file di
terze parti,
tuttavia in qualche momento
era sembrata ipotizzabile una soluzione basata sul rilascio di specifici tracciati per
lacquisizione con
COMIRAP anche dei file prodotti dalle software house del settore, tracciati peraltro
identici a quelli
prodotti dalla procedura di
Sogei per linvio con Entratel.
Nel momento in cui però Sogei
ha rilasciato (in data 15/05/2008) il software di compilazione COMIRAP si è potuto
constatare che tale procedura
permetteva limportazione di una sola istanza per volta (ovvero veniva richiesto un
distinto file per ciascuna
azienda che opta) e necessitava comunque che ciascun modello fosse riaperto per indicare
la
data di trasmissione (dato non
veniva acquisito dal file telematico, ancorché presente).
A fronte di questo scenario,
Assosoftware (lassociazione che rappresenta la generalità dei produttori di
software fiscale
e paghe italiani) ha richiesto
allAgenzia delle entrate la possibilità di invio diretto dei file prodotti con i
software
prodotti dalle proprie
associate ovvero una modifica del software COMIRAP che permettesse di importare con
un'unica
operazione tutte le istanze.
A seguito di questa richiesta,
lAgenzia delle entrate ha mostrato unapertura sia verso lintroduzione
della possibilità di
inviare file non prodotti con
COMIRAP che verso la concessione di una proroga dellinvio delle istanze di opzione,
ipotizzata
in un mese.
Via all'operazione antiburocrazia: dal 20 agosto 2008 obbligatoria la procedura
d'avvio d'impresa
Si parte a tutti gli effetti
con "Comunicazione unica": addio a carta e adempimenti inutili
Al via la
«Comunicazione unica» d'impresa. Dal 20 agosto 2008, dopo una sperimentazione di sei
mesi, diventerà obbligatoria la nuova procedura di avvio delle attività d'impresa. La
procedura, dal punto di vista burocratico, taglierà la moltitudine di pratiche e ridurrà
gli adempimenti, sostituendo i tanti documenti cartacei con i bit, grazie alla tecnologia
e a internet. «Comunicazione unica» è il progetto informatico che unifica i diversi
obblighi previsti nei confronti del Registro imprese, dell'agenzia delle entrate, di Inps
e Inail per l'avvio di nuove attività d'impresa e per le successive modiche e cessazioni.
Ora che entrerà a regime, consentirà di ottenere l'autorizzazione all'avvio di una nuova
attività in un solo giorno.
Comunicazione unica
La semplificazione è stata introdotta dalla legge n. 40/2007 che ha previsto la
comunicazione unica per la nascita dell'impresa, demandando ad appositi decreti attuativi
l'individuazione del modello da utilizzare nonché le regole tecniche per la sua
presentazione e trasmissione. Il 2 novembre 2007 è arrivato il decreto ministeriale
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007) di approvazione del
modello di comunicazione unica. La legge ha espressamente previsto che la nuova disciplina
della comunicazione unica trovi applicazione dal 19 febbraio 2008, pertanto a partire da
tale data le amministrazioni interessate hanno convenuto di avviare una sperimentazione.
Il sistema della comunicazione unica è caratterizzato dall'individuazione del registro
delle imprese quale punto di accesso integrato delle comunicazioni e dall'esclusività
della via telematica.
La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi
previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di
legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per
l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva.
Di conseguenza, la comunicazione unica coinvolge le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'Agenzia delle entrate, l'Inail e l'Inps.
È previsto il seguente flusso operativo:
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ai fini dell'avvio
dell'attività d'impresa l'interessato presenta la comunicazione unica all'ufficio del
registro delle imprese, tenuto dalla Cciaa competente per territorio, per via telematica o
su supporto informatico; |
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l'ufficio del registro
delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato
avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e ne dà
notizia alle amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione
unica; |
|
le amministrazioni
competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via
telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita Iva ed entro i successivi sette
giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. |

Sei mesi di prova
La semplificazione è affidata, dunque, a una procedura informatica (utilizza la
tecnologia internet), entrata in vigore il 19 febbraio, attraverso la quale le imprese
hanno potuto diventare operative in un giorno e assolvere, al massimo in sette giorni,
come si accennava, gli adempimenti dichiarativi verso Registro delle imprese, Inps, Inail
e Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un modello informatico unificato.
Per il momento (fino al 19 agosto), la nuova procedura è operativa in via sperimentale
e soltanto in alcuni territori; in pratica, gli interessati hanno facoltà (non obbligo)
di utilizzarla.
Durante questo periodo di sperimentazione, pertanto, è conservata anche la facoltà di
utilizzare le tradizionali (ma in numero più elevato) dichiarazioni di avvio, modifica e
cessazione di attività. Facoltà che, in alcuni casi, è una vera e propria necessità
(obbligo), poiché nella fase sperimentale non tutte le funzionalità del sistema di
comunicazione unica sono attive. In particolare, oltre al vincolo territoriale limitazioni
sono previste per gli adempimenti all'Inps e all'Inail.
La fase facoltativa, come più volte accennato, si concluderà il 19 agosto e dal
giorno seguente la nuova procedura sarà operativa e obbligatoria sull'intero territorio
nazionale e per tutti i tipi di imprese.
La regia del nuovo sistema è affidata alle camere di commercio che, attraverso
InfoCamere, la società di informatica collegate alle Cciaa, diventano l'unico front
office per tutte le registrazioni ai fini dell'attribuzione del codice fiscale e/o della
partita Iva e per l'iscrizione al Registro delle Imprese, ma anche ai fini, previdenziali
(Inps) e assicurativi (Inail).
Come funziona
La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi
previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di
legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per
l'ottenimento del codice fiscale e/o della partita Iva.
È esclusivamente telematica e coinvolge le camere di commercio, l'Agenzia delle
entrate, l'Inail e l'Inps. InfoCamere ha predisposto un software gratuito denominato
«ComUnica» che consente di compilare off line le denunce da trasmettere per via
telematica all'Ufficio del registro delle imprese competente per territorio.
La comunicazione è firmata digitalmente e richiede obbligatoriamente la presenza di un
indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa (Pec, si veda box in pagina).
Le camere di commercio hanno predisposto un sito internet dedicato ai servizi della
Comunicazione unica, all'indirizzo www.registroimprese.camcom.it. Su tale sito, tra
l'altro, è possibile:
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avere tutte le
informazioni e gli strumenti necessari sulla Comunicazione unica; |
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registrarsi per ottenere
le credenziali di accesso alla sezione a pagamento (previsto per imposte di bollo e
diritti di segreteria); |
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spedire una Comunicazione
unica e seguirne lo stato di avanzamento; |
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cercare un'impresa attiva
per denominazione o servizio e prodotto; |
|
collegarsi alle banche
dati delle camere di commercio, previa autenticazione. |
L'applicativo ComUnica guida l'utente nella compilazione e composizione delle
modulistiche destinate ai vari enti, predispone il modulo principale, ovvero il modello di
Comunicazione unica, da firmare digitalmente, che funge da «copertina» a tutta la
pratica, e spedisce il tutto alle camere di commercio.
Automaticamente vengono inviate all'indirizzo certificato (Pec) d'impresa la ricevuta
di protocollo, la ricevuta della comunicazione unica, valida per l'avvio dell'impresa e la
ricevuta contenente il numero di codice fiscale e/o di partita Iva attribuito dall'Agenzia
delle entrate nello stesso tempo, si provvede allo smistamento, verso tutti gli altri enti
coinvolti, della comunicazione unica.
Entro cinque giorni la camera di commercio competente comunica l'iscrizione
all'indirizzo Pec d'impresa (e al mittente della pratica) ed entro sette giorni i singoli
enti (Inps e Inail) comunicano gli esiti di competenza sia all'impresa che al Registro
imprese.
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MODELLO F24
Cosa fare se ci si accorge di aver pagato un modello
F24 compilato in modo errato?
Ebbene per correggere lerrore di compilazione del
modello F24 basta presentare unISTANZA allAgenzia delle Entrate, in carta
semplice, spiegando lerrore che si vuole correggere tipo:
- errato codice tributo
- errato anno dimposta
- errata ripartizione fra più tributi dellimporto a debito o a credito indicato con
un solo codice tributo
Il tutto senza applicazione di nessun tipo di sanzione a
patto che lerrore nella compilazione del Modello F24 sia
di tipo formale e non incida sul totale dellimporto versato.
Listanza da presentare è molto semplice è può
coincidere con quella di seguito riportata:
DATI GENERALI DEL CONTRIBUENTE
Spett.le
Oggetto: Istanza per la correzione modello F24
Il/La
sottoscritto/a
Residente in
comunica che in data
./
./
. ha effettuato un
versamento con il modello F24, per un importo complessivo pari a
euro
riportando erroneamente:
codice tributo:
anno di
riferimento
per euro
codice tributo:
anno di
riferimento
per euro
intende rettificare i sopra citati dati come segue:
codice tributo:
anno di
riferimento
per euro
codice tributo:
anno di
riferimento
per euro
Chiede, pertanto di procedere alla correzione del modello per imputare le somme versate
con il modello F24 di cui si allega la copia, secondo le indicazioni sopra comunicate.
Lì
.
FIRMA